29 settembre 2021
ISTITUZIONE PROFESSIONE SANITARIA DELL'OSTEOPATA -
RECEPIMENTO ACCORDO
In G.U. n. 233 del 29 settembre 2021 è stato il pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131: Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020.
Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2021
Art. 1.
Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata
1. L'osteopata e' il professionista sanitario, in possesso di
laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e
dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o
in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di
prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento
osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie,
nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico.
Art. 2.
Ambiti di attivita' e competenza
1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza
medica, e all'indicazione o la controindicazione al trattamento
osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraversa
l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per
individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche
del sistema muscolo scheletrico.
2. L'osteopata opera con le seguenti modalita':
a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalita'
di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche
esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente
ed al contesto clinico;
b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignita' e della
sensibilita' del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico
attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica
l'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il
paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti
sanitari;
d) al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscolo
scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in
trattamento, verso la famiglia e la collettivita'; educa il paziente
nelle abilita' di autogestione dell'organismo e ne pianifica il
percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti;
a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e
gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale;
reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi
persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.
Art. 3.
Contesto operativo
1. L'osteopata svolge attivita' professionale, di ricerca, di
formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le
sue competenze professionali, in regime di dipendenza o
libero-professionale.
Art. 4.
Valutazione dell'esperienza professionale
ed equipollenza dei titoli
1. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri di
valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il
riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea
universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico e' definito
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi
dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3.
Art. 5.
Clausola di invarianza
1. Con il presente Accordo non si da' luogo a nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
Recepimento
1. Il presente Accordo e' recepito con Decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente: Boccia
Il Segretario: Grande
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
Atto di rettifica dell'Atto Repertorio n. 185/CSR del 5 novembre 2020
«Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione
sanitaria dell'Osteopata». (Repertorio Atti n. 190/CSR del 23
novembre 2020).
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto l'Atto di questa Conferenza del 5 novembre 2020, Rep. Atti
n. 185/CSR «Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge
11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della
professione sanitaria dell'Osteopata»;
Considerato che il suddetto atto presenta un refuso al comma 1
dell'articolo 2, in quanto il contenuto di detto comma non riporta
esattamente quanto indicato nel testo dell'Accordo diramato con nota
DAR Prot. n. 17870 del 4 novembre 2020;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una rettifica del
citato Atto Rep. n. 185/CSR al comma 1 dell'articolo 2;
RETTIFICA
il comma 1 dell'articolo 2 del citato Atto Rep. n. 185/CSR come
segue:
«1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza
medica, e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver
interpretato i dati clinici, riconosce l'indicazione o la
controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la
valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione
percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni
clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico».
Il Presidente: Boccia
Il Segretario: Grande