FARMACI E MEDICINA DELLO SPORT
DOPING - REVISIONE LISTA SOSTANZE E PRATICHE MEDICHE
In G.U. n. 264 del 5 novembre 2021, S.O. n. 38 è stato pubblicato il Decreto 4 agosto 2021 del Ministero della salute: Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping.
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 agosto 2021
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e Farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping. (GU n.264 del 5-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 38)
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui
all'allegato III, parte integrante del presente decreto, il cui
impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14
dicembre 2000, n. 376 - ripartite anche nel rispetto delle
disposizioni della «Convenzione contro il doping», ratificata dalla
legge 29 novembre 1995, n. 522 - in adesione all'emendamento
all'allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping
nello sport» adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale
UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26
novembre 2007, n. 230 contenente la nuova lista di riferimento delle
sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista
elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal
1° gennaio 2021 e riportata nell'allegato I, parte integrante del
presente decreto.
2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento
della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente
decreto.
La lista di cui all'allegato III e' costituita dalle seguenti
sezioni:
a) Sezione 1: classi vietate;
b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e
dei relativi medicinali;
e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
Art. 2
1. Il presente decreto sostituisce il decreto 11 giugno 2019, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.