FARMACI E MEDICINA DELLO SPORT- DOPING - REVISIONE LISTA SOSTANZE E PRATICHE MEDICHE

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FARMACI E MEDICINA DELLO SPORT

DOPING - REVISIONE LISTA SOSTANZE E PRATICHE MEDICHE

 

 

In G.U. n. 264 del 5 novembre 2021, S.O. n. 38 è stato pubblicato il Decreto 4 agosto 2021 del Ministero della salute: Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2021 

Revisione della lista dei farmaci, delle  sostanze  biologicamente  e Farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping.  (GU n.264 del 5-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 38)

 Decreta:     

Art. 1 

  1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di  cui

all'allegato III, parte  integrante  del  presente  decreto,  il  cui

impiego e' considerato doping a norma  dell'art.  1  della  legge  14

dicembre  2000,  n.  376  -  ripartite  anche  nel   rispetto   delle

disposizioni della «Convenzione contro il doping»,  ratificata  dalla

legge  29  novembre  1995,  n.  522  -  in  adesione  all'emendamento

all'allegato 1 della «Convenzione  internazionale  contro  il  doping

nello sport» adottata  a  Parigi  nella  XXXIII  Conferenza  generale

UNESCO il 19  ottobre  2005,  ratificata  ai  sensi  della  legge  26

novembre 2007, n. 230 contenente la nuova lista di riferimento  delle

sostanze e dei metodi vietati per  doping,  che  recepisce  la  lista

elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in  vigore  dal

1° gennaio 2021 e riportata nell'allegato  I,  parte  integrante  del

presente decreto. 

  2. Sono approvati i criteri di predisposizione e  di  aggiornamento

della lista, di cui all'allegato II, parte  integrante  del  presente

decreto. 

  La lista di cui  all'allegato  III  e'  costituita  dalle  seguenti

sezioni: 

    a) Sezione 1: classi vietate; 

    b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; 

    c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; 

    d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi  attivi  e

dei relativi medicinali; 

    e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Art. 2 

  1. Il presente decreto  sostituisce  il  decreto  11  giugno  2019, citato in premessa, ed entra in vigore lo  stesso  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

  Il presente decreto sara' trasmesso  agli  organi  di  controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


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