Novità per le Lauree magistrali abilitanti
all'esercizio delle professioni sanitarie
di odontoiatra, farmacista, veterinario,
psicologo, chimico, fisico e biologo
LEGGE 8 novembre 2021, n. 163
Disposizioni in materia
di titoli universitari abilitanti.
(GU n.276 del 19-11-2021)
in vigore dal: 4-12-2021
Art. 1 Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo 1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonche' della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo. 2. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalita' di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. 3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attivita' formative professionalizzanti di cui al comma 2 puo' essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di cui all'articolo
3
Art. 2
Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni
di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale
1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree
professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il
territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie,
alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche
industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio
delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra
laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di
perito industriale laureato.
Art. 3
Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea
magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti
1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di
cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui
all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica
valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio
interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di
preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio
della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame
finale e' integrata da professionisti di comprovata esperienza
designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio
professionale di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e' adeguata la disciplina delle classi di laurea
magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e
2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresi'
disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul
collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del
rispettivo ordine o collegio professionale, le modalita' di
svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi
compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui
all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle
competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonche' la
composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al
comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al presente comma
non e' richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita'
adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi
di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della
presente legge.
Art. 4
Ulteriori titoli universitari abilitanti
1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di
corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non e'
richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere
resi abilitanti, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale
competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli
ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su
iniziativa del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale
competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.
2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati
gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa
per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli
universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante
all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio
pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono
altresi' le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova
pratica valutativa nonche' la composizione della commissione
giudicatrice, che e' integrata da professionisti di comprovata
esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle
relative federazioni nazionali.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base
delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai
sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente
legge;
b) semplificazione delle modalita' di svolgimento del tirocinio
pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;
c) determinazione dell'ambito dell'attivita' professionale in
relazione alle rispettive classi di laurea;
d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli
albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera
c), indicando i necessari raccordi con la piu' generale
organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
e) uniformita' dei criteri di valutazione del tirocinio e della
prova pratica di cui alla lettera b);
f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici
dell'esame finale.
4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili
con essi e con la presente legge, la cui ricognizione e' rimessa ai
regolamenti medesimi.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio
professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' adeguata la
disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi
del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo.
Art. 5
Disposizioni specifiche in materia
di taluni titoli universitari abilitanti
1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate
previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle
rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi
di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo
svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il
superamento di una prova pratica valutativa.
2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea
magistrale di cui al comma 1 nonche' per l'adeguamento dei
regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni
dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del
Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le
rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio
professionale.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli
3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a
quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai
medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati
dalle universita' statali e non statali legalmente riconosciute,
comprese le universita' telematiche, previa positiva valutazione, ai
sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi
di studio.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul
collegio professionale competente, sentite le rappresentanze
nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalita'
semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno
conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente
legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A
tal fine, le universita' riconoscono le attivita' formative
professionalizzanti svolte durante il corso di studio o
successivamente al medesimo.
3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da
provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per
le universita' che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi fino all'adozione
dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero
dell'universita' e della ricerca.
Art. 7
Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale
abilitante all'esercizio della professione di psicologo
1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea
magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici
non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della
professione di psicologo previo superamento di un tirocinio
pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalita' di
svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonche'
le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova pratica
valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al
presente comma, le universita' riconoscono le attivita' formative
professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.
2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui
all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono
l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo
superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative
all'attivita' svolta durante il medesimo tirocinio professionale
nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabilite
le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui
al presente comma nonche' la composizione paritetica della
commissione giudicatrice.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 2021
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