Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19

Assicurare una ripartenza in sicurezza dell’attività odontoiatrica. Questo lo scopo del documento "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19" realizzato dal Tavolo tecnico di odontoiatria, insediatosi su proposta del Viceministro Sen.Pierpaolo Sileri, composto da Prof. Enrico Gherlone (referente del tavolo tecnico), Prof.ssa Antonella Polimeni, dott. Fausto Fiorile, dott. Raffaele Iandolo, dott. Carlo Ghirlando.

Il documento, validato dal Comitato tecnico scientifico, offre indicazioni cliniche procedurali di riferimento riguardanti gli standard minimi di sicurezza che gli studi odontoiatrici dovranno adottare al fine di ridurre al minimo il rischio di trasmissione di infezione in ambito odontoiatrico, poiché ogni paziente va considerato come potenzialmente contagioso. Come sottolineato dal Prof Gherlone nell'introduzione, l’importante è che non si scenda al di sotto del livello indicato poiché in questo caso non sarà garantita la sicurezza del paziente e degli operatori.

Completano la descrizione delle procedure di sicurezza grafiche, tabelle riassuntive, questionari per il triage telefonico e in studio, esempi operativi di informazione e consenso.

Consulta il documento

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4835

Data di pubblicazione: 30 maggio 2020 , ultimo aggiornamento 30 maggio 2020

AIFA sospende l’autorizzazione all’utilizzo di idrossiclorochina

AIFA sospende l’autorizzazione all’utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento del COVID-19 al di fuori degli studi clinici

Fin dall’inizio dell’emergenza COVID-19, l’AIFA e la sua Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) sono state costantemente impegnate in un processo di continuo aggiornamento delle evidenze scientifiche, e hanno predisposto delle schede che rendono via via espliciti gli indirizzi terapeutici entro cui è possibile prevedere un uso controllato e sicuro dei farmaci utilizzati nell’ambito di questa emergenza.

In particolare l’idrossiclorochina, pur in assenza di indicazione terapeutica specifica per il COVID-19, è stata resa disponibile a carico del SSN tenendo conto di evidenze scientifiche preliminari su pazienti COVID e a fronte di un profilo di tossicità che appariva consolidato sulla base degli usi clinici autorizzati per il trattamento cronico delle malattie reumatiche. La posizione dell’Agenzia è stata pertanto quella di prevederne l’utilizzo, ai dosaggi e per i tempi indicati nelle schede, nel contesto di una accurata valutazione del rapporto rischio/beneficio nei singoli casi, considerando attentamente le patologie concomitanti (sindrome del QT lungo, aritmie maggiori, insufficienza epatica o renale, disturbi elettrolitici), le associazioni farmacologiche (in particolare per i farmaci che aumentano il QT) e l’anamnesi di favismo (deficit di G6PD).

Al momento attuale tuttavia, nuove evidenze cliniche relative all’utilizzo di idrossiclorochina nei soggetti con infezione da SARS-CoV-2 (seppur derivanti da studi osservazionali o da trial clinici di qualità metodologica non elevata) indicano un aumento di rischio per reazioni avverse a fronte di benefici scarsi o assenti.

Per tale ragione, in attesa di ottenere prove più solide dagli studi clinici in corso in Italia e in altri paesi (con particolare riferimento a quelli randomizzati), l’AIFA sospende l’autorizzazione all’utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento dell’infezione da SARS-CoV-2, al di fuori degli studi clinici, sia in ambito ospedaliero che in ambito domiciliare. Tale utilizzo viene conseguentemente escluso dalla rimborsabilità. Si ribadisce altresì che l’Agenzia non ha mai autorizzato l’utilizzo di idrossiclorochina a scopo preventivo.

L’eventuale prosecuzione di trattamenti già avviati è affidata alla valutazione del medico curante.

La scheda AIFA relativa all’utilizzo di idrossiclorochina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 sarà tempestivamente aggiornata.

Infine, è opportuno segnalare che, sulla base delle evidenze attualmente disponibili, non sussistono elementi concreti che possano modificare la valutazione del rapporto rischio/beneficio per le indicazioni già autorizzate (artrite reumatoide in fase attiva e cronica e lupus eritematoso discoide e disseminato). I pazienti con patologie reumatiche in trattamento con idrossiclorochina possono pertanto proseguire la terapia secondo le indicazioni del medico curante.

Come già premesso, l’Agenzia e la CTS sono impegnate in un processo di continuo aggiornamento delle informazioni relative alle prove di efficacia e sicurezza che si renderanno a mano a mano disponibili.


Pubblicato il: 26 maggio 2020 https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-sospende-l-autorizzazione-all-utilizzo-di-idrossiclorochina-per-il-trattamento-del-covid-19-al-di-fuori-degli-studi-clinici

CIRCOLARE MEDICO DEL LAVORO

Il 24 aprile 2020, è stato integrato e modificato il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020.

Il 9 aprile 2020 il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

Sulla scorta di questi due documenti e in linea coi loro principi, il Ministero ha emanato una circolare contenete indicazioni operative relative alle attività del medico competente, richiamando l’attenzione su questa figura nella fase di riapertura delle attività produttive sospese in corso di pandemia da SARS-COV.

Se, infatti, il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.

Leggi la circolare 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Per approfondire:

Data di pubblicazione: 29 aprile 2020, ultimo aggiornamento 29 aprile 2020

Covid-19, nasce 800.833.833 numero verde di supporto psicologico

Ministero della salute Comunicato n. 154 Data del comunicato 27 aprile 2020

L’iniziativa del Ministero della Salute e della Protezione Civile: tutti i giorni, dalle 8 alle 24, oltre 2mila professionisti specializzati risponderanno al telefono, oppure on line, alle richieste di aiuto. Il servizio sarà sicuro e gratuito

L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta psicologica delle persone alle prese con una situazione inedita nella sua drammaticità. Il timore del contagio, le misure di isolamento, tanto indispensabili sul piano sanitario, quanto difficili su quello umano, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche: tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio.

Per queste ragioni da oggi, 27 aprile, sarà operativo il numero verde di supporto psicologico 800.833.833, attivato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, con il sostegno tecnologico offerto gratuitamente da TIM. Un numero scelto rendendo omaggio alla Legge 23 dicembre 1978, numero 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale. Il numero sarà raggiungibile anche dall’estero al 02.20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti.

“È una risposta strutturata ed importante messa in atto accanto a tutti gli sforzi della sanità italiana per fronteggiare al meglio la sfida del Coronavirus – spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza –. In questo momento è fondamentale essere vicini alle persone che hanno bisogno di un sostegno emotivo, dare ascolto alle loro fragilità, affrontare insieme le paure”.

Tutti i giorni, dalle ore 8 alle 24, professionisti specializzati, psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti, risponderanno al telefono alle richieste di aiuto. L’iniziativa punta ad affiancare, in questa fase di isolamento sociale, tutti i servizi di assistenza psicologica garantiti dal SSN: è sicuro, gratuito e organizzato su due livelli di intervento. Il primo livello è di ascolto telefonico e si propone di rispondere al disagio derivante dal Covid-19.

L'obiettivo è fornire rassicurazioni e suggerimenti, aiutare ad attenuare l’ansia davanti ad una quotidianità travolta dall’arrivo dell’epidemia e si risolve in un unico colloquio.

Per rispondere all’esigenza di fornire un ascolto più approfondito e prolungato nel tempo, le chiamate saranno indirizzate verso il secondo livello di cui fanno parte, oltre ai servizi sanitari e sociosanitari del SSN, molte società scientifiche in ambito psicologico. Le richieste di aiuto saranno inoltrate dal primo livello anche in base alle loro specificità: ad esempio, psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza, dipendenze, psico-oncologia. I professionisti del secondo livello offriranno colloqui di sostegno, ripetuti fino a 4 volte, via telefono oppure on line. L’obiettivo è fornire consultazioni esperte attraverso un ascolto empatico del dolore e dell’angoscia connessa all’emergenza, favorendo così l’attivazione di un processo di elaborazione dell’evento traumatico. Tutto ciò consente a chi chiede aiuto l’acquisizione di competenze emotive e cognitive utili per affrontare anche il post-emergenza.

“Il volontariato di protezione civile è uno dei pilastri su cui da sempre si fonda il nostro Servizio Nazionale. Nel corso degli anni il Dipartimento ha puntato molto sulla formazione e siamo orgogliosi di poter contare sul lavoro di oltre 800mila uomini e donne preparate a fronteggiare sfide diverse e sempre impegnative. A partire da oggi, oltre alle tante attività che hanno visto al lavoro i nostri volontari nella lotta al Covid-19, saremo impegnati con le associazioni specializzate in psicologia dell’emergenza nel supporto al servizio d’ascolto psicologico. Ancora una volta i volontari di protezione civile hanno messo a servizio del Paese la loro grande passione e professionalità” spiega Angelo Borrelli, Capo Dipartimento Protezione Civile.

Il servizio coordinato dal Ministero della Salute, dalla dottoressa Mariella Mainolfi, con il supporto tecnico della dottoressa Maria Assunta Giannini, vede la partecipazione di diverse associazioni e società scientifiche di area psicologica.

Del primo livello fanno parte più di 500 psicologi dell’emergenza afferenti alle Associazioni del Volontariato della Protezione Civile: Federazione Psicologi per i Popoli, la Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, il Centro Alfredo Rampi.

Al secondo livello partecipano oltre 1500 psicoterapeuti volontari delle seguenti società scientifiche iscritte nell’elenco del Ministero (D.M. 2 agosto 2017) e facenti parte della Consulta CNOP: l’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), l’Associazione Italiana Psicologia Psicoanalitica (AIPA), la Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP), Soci Italiani European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (SIEFPP), Società Italiana di Psico-oncologia (SIPO), la Società Italiana di Psicologia Pediatrica (S.I.P.Ped), la Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC), la Società Italiana Tossicodipendenze (SITD) e la Società Psicoanalitica Italiana (SPI).

fonte http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5531

Data di pubblicazione: 27 aprile 2020 

Covid-19: tutela Inail per i casi di infezione sul lavoro

BETTONI : "NECESSARIO AMPLIARE LA PLATEA DEGLI ASSICURATI”

L’Istituto, con la circolare n. 13 del 3 aprile, pubblicata in applicazione del decreto legge Cura Italia, ha stabilito che la tutela assicurativa per i casi di infezione da Covid 19 si applica innanzitutto agli operatori sanitari, che sono esposti a un elevato rischio di contagio, e ad altri lavoratori che operano in contatto con l’utenza, ma si può estendere anche ai casi in cui l’identificazione delle cause del contagio si presenti più difficoltosa.

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-circolare-inail.html

scarica la circolare 

Nuove misure europee per garantire disponibilità dei farmaci utilizzati nella pandemia da COVID-19

Alcuni Stati membri dell'UE hanno segnalato di aver iniziato a rilevare carenze di alcuni medicinali utilizzati per i pazienti affetti da COVID-19 o di attendersi che tali carenze si verificheranno molto presto. Tra i medicinali carenti figurano quelli utilizzati nei reparti di terapia intensiva, come alcuni anestetici, antibiotici e miorilassanti, nonché farmaci utilizzati off-label per il COVID-19. Per questo motivo, le autorità dell'UE stanno mettendo in atto misure supplementari per attenuare in modo coordinato l'impatto della pandemia sulla catena di approvvigionamento dei medicinali.

Per contribuire ad attenuare le interruzioni nell'approvvigionamento, il gruppo direttivo esecutivo dell'UE sulle carenze di medicinali provocate da eventi importanti, che assicura una leadership strategica per un'azione urgente e coordinata sulle carenze all'interno dell'Unione durante questa pandemia, si sta occupando di creare, di concerto con l'industria farmaceutica, il sistema “i-SPOC” (punto di contatto unico dell’industria), volto ad accelerare l'interazione sulle carenze tra l'industria e il gruppo direttivo esecutivo dell'UE. Grazie a questo sistema, ogni azienda farmaceutica riferirà direttamente a EMA, sia per quanto riguarda i farmaci autorizzati a livello centrale sia per quelli autorizzati a livello nazionale, le carenze previste o attuali di medicinali fondamentali utilizzati nell’ambito del COVID-19. Occorre precisare che, in parallelo, dette aziende continueranno a segnalare le carenze anche alle autorità nazionali competenti.

Sebbene le carenze di medicinali siano gestite a livello nazionale dalle autorità nazionali competenti, ad EMA è stato chiesto di assumere un ruolo centrale di coordinamento per sostenere attivamente le azioni di prevenzione e gestione degli Stati membri durante questa straordinaria crisi sanitaria.

Si tratta di un nuovo tipo di attività per cui non è possibile avvalersi di meccanismi pre-esistenti e per svolgere la quale l’Agenzia deve porre in essere processi nuovi e ad hoc, oltre a destinare risorse in via prioritaria. Ad esempio, l'Agenzia sta raccogliendo in modo proattivo le informazioni fornite dagli Stati membri al fine di monitorare o prevedere le carenze in ambito ospedaliero in tutta l’Unione. L’Agenzia è inoltre in collegamento con gli Stati membri per stabilire l'impatto che il divieto di esportazione, disposto dalle autorità indiane per 14 principi attivi (API), può avere sulla disponibilità di taluni medicinali negli Stati membri. Assieme ai partner del network regolatorio, EMA sta monitorando in maniera stringente la situazione.

Nel contesto della pandemia, EMA e la rete dell'UE stanno prendendo in considerazione misure moderative, come azioni di tipo regolatorio per sostenere l'aumento delle capacità produttive, ad esempio accelerando l'approvazione di nuove linee o di nuovi siti di produzione. Sono inoltre in corso discussioni con l'industria farmaceutica per incrementare la capacità di produzione di tutti i medicinali utilizzati nell’ambito della lotta al COVID-19, in particolare dei medicinali che rischiano di diventare carenti.

Maggiori dettagli nel comunicato stampa EMA disponibile nei documenti correlati


Pubblicato il: 06 aprile 2020

Ordinanza del ministro Speranza con nuove restrizioni per fermare il contagio

Di seguito le misure stabilite nell'ordinanza, che avranno validità fino al 25 marzo:

  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
  • restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Leggi l'ordinanza.

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fonte http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano%26menu=notizie%26p=dalministero%26id=4283" style="color: rgb(159, 0, 56); font-weight: bold; font-size: 1em;">

Data di pubblicazione: 20 marzo 2020, ultimo aggiornamento 21 marzo 2020

Covid-19, ricetta medica via email o con messaggio sul telefono

“Dobbiamo fare di tutto per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del virus Covid-19. Puntiamo con forza sulla ricetta medica via email o con messaggio sul telefono. Un passo avanti tecnologico che rende più efficiente tutto il sistema sanitario nazionale”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta la firma, in queste ore, da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile di un’ordinanza che consente ai cittadini di ottenere dal proprio medico il “Numero di ricetta elettronica” senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo. Si tratta di un’ulteriore misura che viene incontro alla necessità di limitare la circolazione dei cittadini e di arrestare i contagi del nuovo coronavirus.

“Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore – si legge nell’ordinanza – l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica tramite:

  • trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);

  • comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;

  • comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico”.

Nella stessa ordinanza, disposta di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, vengono disciplinate anche tutte le modalità operative per farmacie e ASL per i farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale e per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente dei pazienti.

Data di pubblicazione: 20 marzo 2020

AIFA e Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Napoli avviano uno studio per l'utilizzo di Tocilizumab nella malattia COVID 19

AIFA annuncia l’autorizzazione dello studio TOCIVID-19 che valuterà l’efficacia e la sicurezza del tocilizumab nel trattamento della polmonite in corso di COVID-19.

Lo studio è promosso dall’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’IRCCS di Reggio Emilia, e con la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, ed è frutto di una stretta collaborazione tra diverse istituzioni pubbliche per valutare l’impatto di questo farmaco (approvato per l’artrite reumatodie) che ha recentemente ricevuto segnalazioni di possibili benefici nei malati di coronavirus.

Due gli obiettivi:

  • produrre dati scientificamente validi sul trattamento
  • consentire che l’uso attualmente già diffuso possa avviare un nuovo percorso che consenta di tracciare tutti i trattamenti e valutarne in maniera sistematica l’impatto terapeutico.

Sono previsti due gruppi di pazienti, ma il trattamento sarà uguale per tutti.

Il primo gruppo (studio di fase 2) verificherà una ipotesi di riduzione della mortalità a un mese. Saranno trattati 330 pazienti ricoverati per polmonite da COVID-19 che mostrino i primi segni di insufficienza respiratoria o che siano stati intubati entro le ultime 24 ore.

Il secondo gruppo (raccolta dati o studio osservazionale) è stato concepito con l’obiettivo di migliorare le modalità di gestione dell’ emergenza in corso e includerà i pazienti già intubati da oltre 24 ore e i pazienti che siano già stati trattati prima della registrazione sia intubati che non intubati. Il numero di questi pazienti non è definito a priori poiché la numerosità deriverà dalla valutazione dei risultati della fase 2 e dall’andamento della pandemia.

Allo studio potranno partecipare tutti i centri clinici che ne faranno domanda e verrà gestito dalla piattaforma web del promotore (l’Istituto Pascale di Napoli) che da anni viene utilizzata presso l’Unità Sperimentazioni Cliniche per la conduzione di studi clinici internazionali in oncologia.

Lo studio sarà strettamente monitorato da un comitato di clinici e metodologi indipendenti che potranno verificare l’andamento dei risultati e valutarne la rilevanza.

clicca qui per leggere il comunicato stampa STUDIO PER L’UTILIZZO DI TOCILIZUMAB NELLA MALATTIA COVID 19. Comunicato Stampa – 17 Marzo 2020

fonte https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-e-istituto-nazionale-per-lo-studio-e-la-cura-dei-tumeri-di-napoli-avviano-uno-studio-per-l-utilizzo-di-tocilizumab-nella-malattia-covid-19

I farmaci più efficaci contro il coronavirus

La corsa del nuovo coronavirus, Sars-CoV-2, continua senza sosta, quasi indisturbata. Eppure, tra le nuove misure restrittive appena decise dal governo italiano, la speranza di un vaccino anti-coronavirus e la cura di chi è affetto dalla Covid-19, potremmo riuscire finalmente a metterlo a freno. Sebbene oggi non ci siano terapie specifiche e il trattamento dei casi più lievi consista nell’assunzione di farmaci antipiretici e somministrazione di fluidi e di ossigeno (in caso di polmonite), tra gli ostacoli che gli stiamo ponendo di fronte, tuttavia, ci sono anche quei farmaci che si stanno dimostrando più efficaci nel trattamento dei casi più gravi di infezioni da nuovo coronavirus. A ricordarne alcuni è Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta e fondatore con Roberto Burioni del Patto trasversale per la scienza, che in un post su Facebookli ha definiti come “le speranze della scienza”.

I farmaci che aiutano

Tra le opzioni terapeutiche che cita l’esperto c’è il remdesivir, un antivirale sperimentale già testato con moderato successo contro diversi tipi di coronavirus in studi animali. Il farmaco è in grado di bloccare gli enzimi usati dai virus per la replicazione nelle cellule umane. Come vi avevamo raccontato, sebbene non sia ancora stato approvato per l’uso clinico, sembra essere sicuro stando ai risultati di un trial clinico condotto nel 2018 su pazienti che avevano contratto l’ebola. “Almeno a livello aneddotico, sembra funzionare in molti casi di Covid-19”, spiega Silvestri. “Il farmaco va usato solo in casi di sintomi polmonari e sotto guida medica”.

Il farmaco contro l’artrite reumatoide

Ci sono anche i farmaci immuno-modulatori, in grado di ridurre la tempesta di citochine, meccanismo alla base di gravi complicanze polmonari. Tra questi, precisa l’esperto, c’è il tocilizumab, anticorpo monoclinale che blocca gli effetti dell’interleuchina-6 nei pazienti con artrite reumatoide, e l’anakinra che è un anticorpo contro il recettore della interleukina-1. Il tocilizumad, ricordiamo, è stato approvato nel 2010 negli Stati Uniti per l’artrite reumatoide e inserito pochi giorni fa dalla National Health Commission cinese nelle linee guida per il trattamento dei casi gravi di Covid-19. Mentre, sempre nei giorni scorsi, il farmaco è stato sperimentato anche all’ospedale Cotugno di Napoli su due pazienti con polmonite severa, che hanno mostrato evidenti miglioramenti.

Inoltre, “allo stadio pre-clinico presso l’Università di Gottingen, in Germania”, conclude Silvestri, “c’è il farmaco camostat mesylate che inibisce la serine-proteasi Tmprss2, una proteina che è necessaria per preparare la cosiddetta spike del Sars-CoV-2 a interagire con il recettore Ace2, che è la molecola che il virus usa come un “cancello” per entrare dentro la cellula”.

Combinazione di farmaci contro l’Aids

Ma non è finita qui: sembrerebbe essere promettente anche la combinazione di due antivirali, il lopinavir e il ritonavir, già approvati per il trattamento dell’Aids. Come vi avevamo raccontato, queste due molecole inibiscono la proteasi, ossia agiscono sugli enzimi usati dai virus per replicarsi all’interno delle cellule. In Cina, già dalle prima fasi dell’infezione, la combinazione tra ritonavir e lopanivir, che secondo studi precedenti condotti su modelli animali hanno portato a una riduzione delle cariche virali in quelli affetti da Sars e Mers, ha avuto successo con un paziente affetto da Covid-19. È stata autorizzata anche la combinazione di ribavirina, che inibisce la sintesi di rna, con gli inibitori della trascrittasi inversa, enzima che permette al virus di trasformare il suo rna in dna (già usati contro il virus dell’Hiv).

Il coronavirus, ancora poco conosciuto

Infine, si sta sperimentando anche la clorochina, un farmaco antimalarico che si è dimostrato moderatamente efficace nell’eliminare il coronavirus nelle colture cellulari. “Covid-19 è nuovo e, per identificare un farmaco capace di agire contro di esso, è necessario identificare la o le strutture del virus che si prestano a essere il bersaglio, per essere attaccate con successo”, spiega in una nota la Società italiana di farmacologia. “Un principio condiviso da alcuni scienziati è quello di usare farmaci che abbiano un ampio spettro di attività, dal momento che conosciamo ancora poco del Covid-19, e che abbiano pochi e lievi effetti collaterali. In questo modo abbiamo più possibilità di intercettare anche qualche componente importante del Covid-19”.

Via: Wired.it https://www.galileonet.it/i-farmaci-piu-efficaci-contro-il-coronavirus/

Coronavirus, Conte firma il Dpcm 11 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Di seguito il testo del decreto.

*****

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    1.  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2.  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3.  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    4.  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    5.  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  
  8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. 

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 marzo 2020
                        
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

fonte http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299

L'Organizzazione mondiale della sanità dichiara il coronavirus pandemia

"Nelle ultime due settimane - ha dichiarato il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nella conferenmza stampa di oggi su COVID19 - il numero di casi di COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di paesi colpiti è triplicato, ci sono più di 118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Altre migliaia stanno lottando per la propria vita negli ospedali.

Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione."

"Descrivere la situazione come una pandemia - ha proseguito il direttore dell'OMS - non cambia la valutazione dell'OMS sulla minaccia rappresentata da questo virus. Non cambia ciò che l'OMS sta facendo e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare.

Siamo grati per le misure adottate in Iran, Italia e Repubblica di Corea per rallentare il virus e controllare le loro epidemie. Sappiamo che queste misure stanno mettendo a dura prova le società e le economie, proprio come hanno fatto in Cina."

Leggi il testo della conferenza stampa 11 marzo

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Data di pubblicazione: 11 marzo 2020, ultimo aggiornamento 11 marzo 2020

MISURE PER IL SSN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030)
(GU n.62 del 9-3-2020)
Vigente al: 10-3-2020
Capo I
Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera q), della
Costituzione, che prevede la competenza esclusiva dello Stato in
materia di profilassi internazionale;
Visto l'articolo 118, primo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020,
recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure di potenziamento della rete di assistenza
territoriale e delle funzioni del Ministero della salute;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari
regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1
Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia
intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti
dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come
individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive
modificazioni, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo
e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche
ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di
durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano
a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti
corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di
attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le
Universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I
predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui
all'articolo 17;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalita'
ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da
riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le
assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito
delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto formativo deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei
presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attivita' di
lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata
dello stato d'emergenza, integra il requisito dell'anzianita'
lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere
conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini
professionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati
in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana,
abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi
ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.
5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma
2, gli incarichi di cui ai commi 1, lettera a) conferiti, per le
medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto.
6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di
garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata
l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli
idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque
entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a
personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non
iscritto al competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario,
possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti
delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il
decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi di cui al presente
comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo
e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 2
Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al
Servizio sanitario nazionale
1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di
assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di
utilizzare personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti
dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione,
per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e
hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in
deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per
ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Per la spesa
relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2
costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per
l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico
2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le quali sia
disposta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020,
la sospensione delle attivita' di formazione superiore, l'esame
finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle
professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere
svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge, previa
certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio
pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le
indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della
salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 30 settembre 2016.
Art. 3
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende
e degli enti del SSN
1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di cui
all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente decreto, le regioni
procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del
personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4
Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale
e' consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo
determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attivita'
svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore
complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori
o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla
fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attivita'
svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore
complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico
provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti
superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. Il
periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente
durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano
il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del
Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i
medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il
percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attivita', svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza,
e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita', ferma
restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle
attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Art. 5
Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale
1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte
ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive
da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente,
nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.
Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di volontariato
1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il
periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime
di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 7
Sorveglianza sanitaria
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori
sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono
sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono
l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo
per COVID-19.
Capo II
Potenziamento delle reti assistenziali
Art. 8
Unita' speciali di continuita' assistenziale
1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di
garantire l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede
di continuita' assistenziale gia' esistente una unita' speciale ogni
50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita'
speciale e' costituita da un numero di medici pari a quelli gia'
presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta. Possono
far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o supplenti di
continuita' assistenziale; i medici che frequentano il corso di
formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i
laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di
competenza. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle
ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attivita' svolte
nell'ambito della stessa e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro
ad ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o
il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale
di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e
l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'
speciale per lo svolgimento delle specifiche attivita' devono essere
dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei
dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure
gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto
soccorso dovra' avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali
adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di
consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le
ordinarie attivita' assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla durata
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito
dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Art. 9
Assistenza a persone e alunni con disabilita'
1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la
sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del
personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di
concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di
servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con
disabilita' mediante erogazione di prestazioni individuali
domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attivita'
didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e
alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1,
lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo
2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a
tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno
facolta' di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, unita' speciali atte a garantire l'erogazione di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di
persone con disabilita' che presentino condizione di fragilita' o di
comorbilita' tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione
dei centri diurni per persone con disabilita'.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per
ossigenoterapia
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei
farmacisti titolari di farmacie private nonche' la federazione
nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome, entro il 31 luglio 2020, sono definite le
modalita' con cui si rende disponibile sul territorio nazionale,
attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero,
in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle
farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei
presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al
presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare le specifiche
modalita' tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati
in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche' le modalita' con
cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che
necessitano di terapia ai sensi del presente comma.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in
ragione dell'emergenza COVID-19, come stabilito dalla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute
puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate
mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla
legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui
all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Capo III
Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto
Art. 11
Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici
1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi
di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per
consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il
pagamento immediato o anticipato delle forniture.
2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi
di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente
alla urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui allo
stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti
attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri», e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo
della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilita'
contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui
sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha
posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci,
esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.
Art. 12
Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria
1. Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per il
potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla
gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il
Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei Soggetto
attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741,
e' autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 34
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e comunque anche in deroga ai
limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i
relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei
ventilatori.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 185
milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul
fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Capo IV
Altre disposizioni
Art. 13
Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario
1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture
pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza,
le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le
attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi
incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.
2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte
alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi
dell'articolo 17, paragrafo 2, ultimo periodo, della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano
le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai
CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione
appropriata, secondo modalita' individuate mediante accordo quadro
nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 14
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto
emergenziale
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a
carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19
mediante adeguate misure di profilassi, nonche' per assicurare la
diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione
emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell'articolo 10
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere
t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti
operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli
articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i
soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche'
gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di
Sanita', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a
garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di
assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio
di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la
comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli
articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino
necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito
dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento (UE) 2016/679, e' effettuata, nei casi in cui risulti
indispensabile ai fini dello svolgimento delle attivita' connesse
alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato
regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei
diritti e delle liberta' degli interessati.
4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le esigenze di
gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla
salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui
al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo
2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con
modalita' semplificate, anche oralmente.
5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23,
paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1
possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo
regolamento o fornire una informativa semplificata, previa
comunicazione orale agli interessati della limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al
comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati
personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle
ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali.
Art. 15
Sanzioni amministrative
1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva l'applicazione
delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione
degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei
gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata
altresi' con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30
giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto».
Art. 16
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive
disponibilita' di bilancio.
 
Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2,
5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per
l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia
e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.
 
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 marzo 2020

Covid-19, in Gazzetta ufficiale il Decreto #Iorestoacasa in vigore dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020

Muoversi solo se necessario

Evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio salvo che per ragioni di lavoro o di salute o per situazioni di necessità. Per potersi muovere si deve avere il modulo di autocertificazione scaricabile da internet. Una falsa dichiarazione è un reato. 

Va evitato ogni spostamento, anche nella propria città. Si può uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet (modulo di autocertificazione). Una falsa dichiarazione è un reato. 

Divieto di assembramento 

Sull'intero territorio nazionale é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ristoranti e bar chiusi alle 18

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

Centri commerciali chiusi nei fine settimana (eccetto farmacie, parafarmacie e alimentari)

Chiusi centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio commerciale deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La  chiusura non é disposta  per  farmacie,  parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (che comunque devono garantire distanza di un metro tra le persone) 

Sospesi eventi e competizioni sportive 

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restano consentite solo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico. 

Allenamenti per gli atleti a porte chiuse 

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali. 

Stop a palestre, piscine, spa e centri ricreativi 

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali, centri ricreativi.

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Data di pubblicazione: 10 marzo 2020, ultimo aggiornamento 10 marzo 2020

FORMAZIONE ECM

Chi è soggetto all’obbligo ECM? Quando inizia l’obbligo ECM?

Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario: Paragrafo Testo1.2 Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Si verifichi anche il comma 4 della Delibera della CNFC del 27/09/2018

fonte https://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx

DPCM 8 MARZO 2020 MISURE URGENTI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri I? marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del IO marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’ emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti viral i trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’ attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Panna, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);
1) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
11) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
I) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’intemo dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di Wl metro di cui all’allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse, La chiusura non è disposta- per farmacie, parafannacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’ attività in caso di violazione;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 2
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus eOVID-19)
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, suII’ intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnisti ca o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell ‘attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 6 dell’ 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giomi, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esìgenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma l, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare, I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

ART. 3
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato l, lettera d);
c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato l;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 20200000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3, L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al
giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’ isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto dì spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente ilmedìco di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario,
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n, 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni,
7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.
ART. 4
(Monitoraggio delle misure)
l. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo l, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6.

ART. 5
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all’ articolo 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri IO marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6,
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

MOD.3
Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mam;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
11) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; I) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate,

Covid-19, in gazzetta ufficiale il Dpcm 1 marzo 2020. Tutte le misure di contenimento per zone

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento.

1. Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo')

Per tali comuni si stabilisce quanto segue:

  • il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;
  • la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo;
  • la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
  • la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni;
  • la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
  • l'obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall'azienda sanitaria competente;
  • la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;
  • la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
  • la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell'area.

Negli stessi comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali.

Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della “zona rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona

Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:

  • la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;
  • il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
  • è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
  • la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
  • lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
  • l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
  • la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
  • la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona

Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza

In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

5. Misure applicabili sull'intero territorio nazionale

Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:

  • la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
  • la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
  • l'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;
  • la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
  • la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell'esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell'emergenza sanitaria;
  • l'idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

Inoltre, il testo prescrive, per l'intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:

  • il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
  • nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
  • chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno.

Con l'entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.

Nel complesso, oltre al dpcm odierno, i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

  • decreto-legge, in corso di pubblicazione, approvato dal Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con prime misure economiche urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
  • decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale, attuato con il dpcm odierno;
  • delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020 relativa al blocco dei voli diretti da e per la Cina.

Infine, il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, connesse all'emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, e più globalmente per la crescita economica del Paese.

Fonte: www.governo.it

Data di pubblicazione: 1 marzo 2020, ultimo aggiornamento 1 marzo 2020

Covid-19: i casi in Italia alle ore 18 del 27 febbraio 2020

Sono 650 le persone contagiate dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. Di queste, 17 persone sono decedute e 45 persone guarite.

Rispetto al bollettino delle ore 12 del 27 febbraio si è registrato un incremento del numero di persone contagiate di 122 unità.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 248, 56 sono in terapia intensiva, mentre 284 si trovano in isolamento domiciliare.

Questi i dati ufficiali comunicati oggi nella conferenza delle ore 18 dal Commissario per l'emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Nelle singole Regioni il numero di contagiati è il seguente:

  • Lombardia: 403
  • Veneto: 111
  • Emilia Romagna: 97
  • Liguria: 19
  • Sicilia: 4
  • Campania: 3
  • Lazio: 3  (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso - tutti guariti)
  • Marche: 3
  • Piemonte: 2
  • Toscana: 2
  • Abruzzo: 1
  • Puglia: 1
  • Provincia Autonoma di Bolzano: 1

Guarda il video con il punto della situazione del 27 febbraio alle ore 18 della Protezione civile

Per ulteriori informazioni

Sito Nuovocoronavirus

Sito Protezione civile

Sito ISS

Data di pubblicazione: 27 febbraio 2020

Coronavirus, alcune ‘pillole’ su come comportarsi in gravidanza e durante l’allattamento

Istituto Superiore Sanità , 27 febbraio 2020

 

Se sei in gravidanza:

  1. In assenza di un vaccino contro il SARS-CoV-2 e di informazioni circa la suscettibilità delle donne incinta alla patologia da nuovo coronavirus, ti raccomandiamo le comuni azioni di prevenzione primaria che prevedono l’igiene frequente e accurata delle mani e l’attenzione a evitare il contatto con soggetti malati o sospetti, secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni internazionali (estese anche ai contatti delle donne in gravidanza).
  1. Allo stato attuale delle conoscenze per le donne affette da SARS-CoV-2 non c’è indicazione elettiva al taglio cesareo. Per quanto riguarda la gestione ospedaliera dei casi sospetti o certi si rimanda a quanto raccomandato per la gestione delle condizioni infettive incluso, qualora necessario, l’isolamento di madre e/o neonato. Una scelta, quest’ultima, che deve essere attentamente ponderata dal team ospedaliero insieme alla madre, valutando i rischi e i benefici di questa scelta. Non è noto comunque se avvenga la trasmissione verticale, cioè dalla madre al feto, del SARS-CoV-2: dai primi casi descritti il virus non è stato rilevato nel liquido amniotico o nel sangue neonatale prelevato da cordone ombelicale e nessun neonato nato da madre affetta da SARS-CoV-2 è risultato essere positivo al virus.

Se allatti:

  1. Date le informazioni scientifiche disponibili al momento e il potenziale protettivo del latte materno, si ritiene che, nel caso in cui la madre stia facendo gli accertamenti diagnostici o sia affetta da COVID-19, le sue condizioni cliniche lo consentano e lei lo desideri, l’allattamento debba essere avviato e/o mantenuto, direttamente al seno o con latte materno spremuto. Va detto infatti che il virus responsabile della COVID-19 non è stato rilevato finora nel latte materno raccolto dopo la prima poppata (colostro) delle donne affette; in almeno un caso sono stati invece rilevati anticorpi anti SARS-CoV-2.
  1. Per ridurre il rischio di trasmissione al bambino/a, si raccomanda l’adozione delle procedure preventive come l’igiene delle mani e l’uso della mascherina durante la poppata, secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute. Nel caso in cui madre e bambino/a debbano essere temporaneamente separati, si raccomanda di aiutare la madre a mantenere la produzione di latte attraverso la spremitura manuale o meccanica. Anche la spremitura del latte, manuale o meccanica, dovrà essere effettuata seguendo le stesse indicazioni igieniche.  fontehttps://www.iss.it/?p=5266

Coronavirus, stop alle donazioni di sangue per chi è stato nelle zone colpite

Lo prevede una nuova circolare del Centro Nazionale Sangue che aggiorna le misure contro l’epidemia. Chi non è interessato dalle misure ed è in buona salute, ricordano il Cns e le associazioni e federazioni dei donatori, può invece andare a donare tranquillamente, seguendo le stesse precauzioni indicate per la popolazione generale.

“Ad oggi, il rischio di trasmissione trasfusionale di SARS-CoV-2 non è documentato, e le misure sono solo precauzionali, in accordo con quanto indicato dalle autorità europee - ricorda Giancarlo Maria Liumbruno, direttore generale del Cns -. In questo periodo l’attenzione è rivolta al nuovo coronavirus, ma non dimentichiamo che ogni giorno ci sono oltre 1.800 pazienti che hanno bisogno di terapie trasfusionali. Per i donatori le precauzioni da adottare sono quelle valide per tutti contro il coronavirus, ricordando sempre che il requisito fondamentale per donare è essere in buona salute, basta un raffreddore per essere esclusi”.

La circolare prevede anche, tra le altre raccomandazioni quella di misurare la temperatura ai potenziali donatori ai centri di raccolta. Le associazioni vengono invece invitate a diffondere le informazioni sul virus ai donatori. "I donatori possono continuare a donare senza timori, - afferma Aldo Ozino Caligaris, portavoce del Civis, il coordinamento delle associazioni di donatori - seguendo delle precauzioni che sono sempre valide, soprattutto nel periodo di massima diffusione dell’influenza".

Per approfondire consulta i siti:

CORONAVIRUS - MISURE URGENTI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS

23 febbraio 2020

CORONAVIRUS - MISURE URGENTI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS

In G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020 sono pubblicati i seguenti Decreti:

Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 

Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00020) 
(GU n.45 del 23-2-2020)
 Vigente al: 23-2-2020  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Tenuto conto che l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della
sanita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando misure di contrasto  e  contenimento  alla  diffusione  del
predetto virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 
  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  gia'
interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorita'
competenti sono tenute ad adottare  ogni  misura  di  contenimento  e
gestione adeguata  e  proporzionata  all'evolversi  della  situazione
epidemiologica. 
  2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate  anche
le seguenti: 
  a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata  da
parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune   o
nell'area; 
  b) divieto di accesso al comune o all'area interessata; 
  c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
  d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  scuole
di ogni ordine e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle  attivita'
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attivita' formative svolte a distanza; 
  e) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle
disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali
istituti e luoghi; 
  f)  sospensione   dei   viaggi   d'istruzione   organizzati   dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione,  sia  sul
territorio  nazionale  sia  all'estero,  trovando   applicazione   la
disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79; 
  g) sospensione delle  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di
personale; 
  h) applicazione della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza
attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi
confermati di malattia infettiva diffusiva; 
  i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto
ingresso  in  Italia  da  zone   a   rischio   epidemiologico,   come
identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di
comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a
comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per  l'adozione  della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 
  j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi
commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'; 
  k) chiusura o limitazione  dell'attivita'  degli  uffici  pubblici,
degli esercenti attivita' di pubblica  utilita'  e  servizi  pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,  n.
146, specificamente individuati; 
  l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita'  sia
condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o
all'adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate
dall'autorita' competente; 
  m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del  trasporto
di merci e di persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,  marittimo  e
nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico
locale, anche non di linea, salvo  specifiche  deroghe  previste  dai
provvedimenti di cui all'articolo 3; 
  n)  sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  a
esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica
utilita'  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalita'
domiciliare; 
  o) sospensione o  limitazione  dello  svolgimento  delle  attivita'
lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'
lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di  fuori
del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe,  anche  in
ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento  del
lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3. 
                               Art. 2 
 
 
             Ulteriori misure di gestione dell'emergenza 
 
  1. Le autorita' competenti possono  adottare  ulteriori  misure  di
contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la
diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche  fuori  dai  casi  di  cui
all'articolo 1, comma 1. 
                               Art. 3 
 
 
               Attuazione delle misure di contenimento 
 
  1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa,
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  Ministri
competenti  per  materia,  nonche'   i   Presidenti   delle   regioni
competenti, nel  caso  in  cui  riguardino  esclusivamente  una  sola
regione o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il  Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in  cui  riguardino
il territorio nazionale. 
  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  1,  nei  casi  di  estrema
necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  2  possono
essere adottate ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, dell'articolo 117  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n.  112,  e  dell'articolo  50  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. 
  3. Sono fatti salvi gli  effetti  delle  ordinanze  contingibili  e
urgenti  gia'  adottate  dal   Ministro   della   salute   ai   sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il  mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 
  5.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle
Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i
competenti comandi territoriali. 
  6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti  emanati  in  attuazione  del
presente articolo durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo
preventivo della Corte  dei  conti  sono  provvisoriamente  efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                               Art. 4 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per far fronte agli oneri derivanti  dallo  stato  di  emergenza
sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri  del  31
gennaio 2020, lo stanziamento previsto  dalla  medesima  delibera  e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,
che a tal fine e' corrispondentemente incrementato. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad  euro  20  milioni  per
l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata
attuazione  delle  disposizioni  recate  dal  presente  decreto,   il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 5 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2020 
 

23 febbraio 2020 Covid-19, Consiglio straordinario dei ministri vara decreto legge

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Il provvedimento è stato illustrato in una conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. Il punto sulla situazione da parte del Capo della protezione civile:

79 persone colpite, di queste 76 positive al test, 2 deceduti, un dimesso (guarito). Dei 76 positivi al test: 54 sono in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emila Romagna, 1 in Piemonte, oltre i 2 turisti cinesi ancora ricoverati allo Spallanzani di Roma. Il ministro Speranza: "Misure per la tutela della salute delle comunità, contiamo sulla collaborazione di tutti i cittadini".

Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.

Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure sono inclusi, tra l’altro:

  • il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
  • la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
  • la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
  • la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
  • la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
  • la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
  • la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Data di pubblicazione: 23 febbraio 2020, ultimo aggiornamento 23 febbraio 2020

Covid-19, Oms: non è mortale come Sars e Mers

"Nel parlare di possibile pandemia da nuovo coronavirus bisogna essere molto cauti” ha dichiarato Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel corso di una conferenza stampa a Ginevra. “La percentuale di casi confermati al di fuori della Cina e della provincia di Hubei – ha sottolineato - è molto bassa, e quasi tutti hanno un collegamento con la Cina. Dobbiamo basarci sulle evidenze scientifiche, sempre considerando che non esiste il rischio zero”.

Inoltre, il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha evidenziato che “Covid-19 non è mortale come altri coronavirus come Sars e Mers. Oltre l'80% dei pazienti ha una forma moderata e guarisce. Nel 14% dei casi il virus causa malattia severa, con polmonite e respiro corto. E circa il 5% dei pazienti va incontro a un quadro critico con insufficienza respiratoria, shock settico e collasso multi-organo. Nel 2% dei casi riportati di Covid-19 il virus è risultato fatale, più nei pazienti anziani. Ci sono meno casi tra i bambini e abbiamo bisogno di più ricerca per capire perchè”.

Uno studio de Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ccdc) indica che l'80,9% delle infezioni è classificato come lieve, il 13,8% come grave e solo il 4,7% è critico. Il numero di morti tra le persone infette rimane basso. Tra queste la stragrande maggioranza è concentrata tra gli over 80.

Per ulteriori informazioni:

Sito Oms

Studio Ccdc

IL PUNTO DELLE 16

Situazione casi confermati in Italia:

  • 3 casi confermati. L’ultimo è del 6 febbraio.

L'Istituto Spallanzani (INMI) rende noto un bollettino medico alle ore 12 circa di ogni giorno sulle condizioni di salute dei pazienti ricoverati e sui test dei contatti monitorati.

Situazione casi confermati nel mondo

  • 73.332 casi confermati per il nuovo coronavirus nel mondo dall'inizio dell'epidemia. Di questi, 72.528 casi confermati in Cina (59.989 solo nella provincia di Hubei).

Situazione casi confermati in Europa

  • 47 casi confermati (incluse Russia e Gran Bretagna)

Per ulteriori informazioni:

Sito nuovo coronavirus http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Sito Istituto Superiore di Sanità  https://www.iss.it/

fonte http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4077

CONVENZIONE FRA SCUOLAMEDICI E SIMLA

LA VALUTAZIONE TECNICA AFFIDATA AL PROFESSIONISTA SANITARIO NELLE CONTROVERSIE IN SEDE CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, DI PREVIDENZA, ASSISTENZA E LAVORO” .

CORSO ECM FAD A DISTANZA 50 CREDITI ECM

CONVENZIONE SCUOLAMEDICI E SIMLA 

Siamo lieti di aver concluso una convenzione con cui SCUOLAMEDICI nel corso del 2020 erogherà il corso ecm fad sopra indicato ai professionisti, soci SIMLA, al fine di soddisfare il loro particolare fabbisogno formativo sul tema oggetto del corso https://www.simlaweb.it/2020/01/19/con-liscrizione-a-simla-2020-50-ecm-a-tutti-i-soci/

AVVISO - Medici competenti, trienni formativi ECM 2014-2016 e 2017-2019

La Direzione generale della prevenzione del Ministero della SALUTE ricorda cheper i medici competenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 marzo 2009, è previsto il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale del programma triennale di educazione continua in medicina (ECM), con la possibilità di recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di ECM, come  previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente.

Tuttavia per il triennio ECM 2014-2016 con la delibera di AGENAS-Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 27 novembre 2018, "viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019.”

La direzione generale, sentito il competente ufficio legislativo, ritiene che tale possibilità possa estendersi anche ai medici competenti con le modalità e i tempi definite dalla delibera succitata.

Per quanto riguarda il triennio ECM 2017-2019, fatte salve eventuali future determinazioni, si deve fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 2 comma 2, del decreto ministeriale 4 marzo 2009. Pertanto, in riferimento al triennio formativo 2017-2019, il professionista ha tempo fino a tutto il 2020 per completare i crediti ECM con obbligo di comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio di apposita autocertificazione. Per motivi tecnici di gestione dell’elenco dei medici competenti si raccomanda di trasmettere l’autocertificazione, preferibilmente, entro il 31 gennaio 2021.

Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0

Il Ministero della Salute rende nota una nuova versione della Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0. La revisione e l’aggiornamento, frutto del lavoro della Direzione della Programmazione sanitaria e della Direzione della Prevenzione sanitaria, tengono conto delle evidenze emerse dalla versione del 2008, dei risultati dell’applicazione nella pratica quotidiana e delle modifiche introdotte dalle norme del settore.

Il documento sottolinea come la reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 può rappresentare un evento drammatico ed è sempre dovuta ad errore che può intervenire in momenti diversi del percorso.

Dai sistemi di emovigilanza attivi in alcuni Paesi risulta che circa il 55% di tutti gli eventi avversi gravi sono il risultato di un errore umano e le reazioni avverse dovute ad errori trasfusionali rappresentano circa il 78% di tutti gli eventi avversi e, tra queste, circa il 20% sono reazioni trasfusionali da incompatibilità AB0.

L’assenza o la mancata applicazione di procedure specifiche rappresenta un importante fattore di rischio che può determinare il verificarsi dell’evento durante una delle fasi del processo trasfusionale, dal prelievo del campione per la determinazione del gruppo sanguigno del ricevente fino alla trasfusione degli emocomponenti.

In Italia, la legge 21 ottobre 2005, n. 219 ha previsto il sistema di emovigilanza anche con lo scopo di raccogliere e monitorare le informazioni riguardanti gli eventi avversi riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue, compresi gli errori trasfusionali, e i near miss (quasi infortunio). I collettori delle informazioni del sistema di emovigilanza sono i Servizi Trasfusionali (ST) che registrano gli eventi che si verificano nell’ambito della propria organizzazione e notificano all’autorità regionale competente le reazioni indesiderate e gli incidenti gravi.

Le Direzioni aziendali delle Strutture sanitarie, secondo procedure individuate, provvedono alla segnalazione degli eventi sentinella attraverso il sistema informativo SIMES.

La Raccomandazione suggerisce che ciascuna organizzazione sanitaria effettui una dettagliata valutazione di tutte le tappe del processo trasfusionale al fine di identificare i punti critici e la messa in atto di misure di controllo contribuendo ad un miglioramento del sistema e ad una più elevata sicurezza trasfusionale. Sono fondamentali:

  • la definizione di procedure interne
  • il monitoraggio della applicazione di tali procedure
  • la predisposizione di programmi di formazione specifica per il personale.

Tra le novità, la Raccomandazione, riporta lo Schema di registrazione dei controlli pre-trasfusionali come da Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015.

Data di pubblicazione: 9 gennaio 2020, ultimo aggiornamento 9 gennaio 2020

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4007

DELIBERA OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2020-2022

La Commissione nazionale per la formazione continua con delibera del 18 dicembre 2019 ha stabilito che
L'obbligo formativo per il triennio 2020- 2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l'applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019. L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita tino al 31 dicembre 2020 per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020. Per coloro che si avvalgono della presente disposizione  non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario par.l.l, punti l e 2
 

Vitamina D: AIFA istituisce la Nota AIFA 96

L’Agenzia Italiana del Farmaco, con determinazione n. 1533/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana Serie generale n. 252 del 26 ottobre 2019, rende nota l’istituzione della Nota 96 , che regolamenta la prescrizione a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), nella popolazione adulta (età > 18 anni), dei medicinali con indicazione "prevenzione e trattamento della carenza di Vitamina D" (colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio, calcifediolo).

L’istituzione della Nota 96 si colloca nell’ambito delle attività di rivalutazione dell’appropriatezza prescrittiva che hanno condotto la Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, a ritenere opportuno introdurre nuovi criteri regolatori per la prescrivibilità a carico del SSN, nella popolazione adulta, della vitamina D.

Si specifica, infine, che, nelle more di un analogo processo di rivalutazione, restano al momento invariate le condizioni di rimborsabilità a carico del SSN di tali farmaci nella popolazione pediatrica.

SCARICA LA NOTA AIFA N.96


Pubblicato il: 27 ottobre 2019 su https://www.aifa.gov.it/-/vitamina-d-aifa-istituisce-la-nota-aifa-96

Obbligo formativo ECM delibera COMMISSIONE NAZIONALE

21/10/2019 - Obbligo formativo ECM per le professioni sanitarie non assoggettate all’obbligo ECM, prima dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n.3

Si rappresenta che la Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina durante la riunione del 25 luglio 2019 ha deliberato che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge dell’11 gennaio 2018 n. 3, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019.

https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=137

Nobel per la Medicina 2019 a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza


Due scienziati statunitensi e un inglese si sono aggiudicati il riconoscimento per gli studi sui meccanismi di adattamento delle cellule alla variazione di ossigeno: un processo fondamentale per la sopravvivenza, coinvolto anche in molte patologie.
 
nobel-fisiologia
 
William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza: i vincitori del Nobel 2019 per la Fisiologia.|NIKLAS ELMEHED

Il Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2019 è stato assegnato congiuntamente a William G. Kaelin Jr.Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza, per le loro ricerche su come le cellule riescono a rilevare e ad adattarsi alla disponibilità di ossigeno. Kaeling, di New York, è affiliato alla Harvard Medical School e all'Howard Hughes Medical Institute (USA). Ratcliffe, inglese, è Direttore della Ricerca clinica del Francis Crick Institute di Londra. Semenza, di New York, insegna e dirige un laboratorio di ricerca vascolare alla Johns Hopkins University, nel Maryland.

LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO. Gli organismi animali hanno bisogno di ossigeno per convertire il cibo in energia, ma i meccanismi molecolari con i quali le cellule rispondono ai cambiamenti dei livelli di ossigeno sono rimasti a lungo sconosciuti. I tre scienziati hanno fatto luce sulla regolazione dell'attività genetica che avviene in risposta alla variazione di ossigeno, in uno dei più fondamentali processi adattivi, che ha permesso agli animali di colonizzare habitat molto diversi e di vivere a diverse altitudini.

OBIETTIVO: SOPRAVVIVERE. Quando i livelli di ossigeno circostante mutano, le cellule animali vanno incontro a cambiamenti importanti nell'espressione genica. Queste alterazioni cambiano il metabolismo cellulare, influiscono sulla modellazione dei tessuti e su risposte fondamentali come la ventilazione e il battito cardiaco. 

Come spiega il Guardian, in questo caso è un vero Nobel alla fisiologia, perché riguarda un meccanismo base di funzionamento delle cellule. Quando il corpo si trova in deprivazione di ossigeno, salgono i livelli di eritropoietina (EPO), e con essa aumenta la produzione di globuli rossi che trasportano ossigeno nell'organismo. Ma come fa la scarsità di ossigeno a scatenare questa risposta? Kaelin, Ratcliffe e Semenza hanno trovato la risposta a questa domanda.

Hanno scoperto che quando l'ossigeno cala, aumentano i livelli di un complesso proteico, chiamato HIF (Hypoxia Inducible Factor). In condizioni normali di ossigeno, il complesso HIF viene degradato rapidamente. Ma quando l'ossigeno è scarso, si accumula e si lega a segmenti di DNA vicino al gene che codifica per l'eritropoietina. 

IN SALUTE E IN MALATTIA. La capacità di rilevare la quantità di ossigeno disponibile è alla base di moltissimi processi fisiologici. Permette alle cellule di adattare il loro metabolismo in condizioni di stress - per esempio un intenso esercizio fisico. Un altro esempio di processo adattivo controllato dal rilevamento dell'ossigeno è la generazione di nuovi vasi sanguigni e la produzione di globuli rossi. Anche il nostro sistema immunitario e la formazione di vasi sanguigni e della placenta durante lo sviluppo fetale sono regolati dai sensori cellulari per l'ossigeno.

Le condizioni fisiologiche o patologiche in cui è cruciale la rilevazione cellulare dell'ossigeno. | MATTIAS KARLÉN

Questo meccanismo è cruciale anche in molte patologie. I pazienti con insufficienza renale soffrono spesso di gravi forme di anemia dovute alla scarsa espressione di eritropoietina, un ormone prodotto dalle cellule renali che regola la produzione di globuli rossi da parte del midollo osseo. Ma i sensori cellulari per l'ossigeno hanno un ruolo importante anche nella proliferazione delle cellule tumorali, perché vengono utilizzati per stimolare la formazione di vasi sanguigni e favorire la diffusione di cellule malate.

Nuovi filoni di ricerca farmacologica si concentrano oggi sulla possibilità di bloccare, o al contrario attivare, i sistemi di rilevazione dell'ossigeno e sfruttarli come strategia terapeutica. Per esempio, si stanno già sperimentando farmaci contro l'anemia che spingono il corpo a produrre più globuli rossi, spingendolo a comportarsi come se si trovasse in alta quota.

Il Premio - almeno per gli addetti ai lavori - non arriva esattamente a sorpresa. Nel 2016 i tre scienziati sono stati insigniti dell'Albert Lasker Basic Medical Research Award, spesso definito "il Nobel americano". Non è la prima volta che questo premio anticipa i vincitori del Nobel vero e proprio.

linkt at https://www.focus.it/scienza/salute/premio-nobel-per-la-medicina-2019

AIFA: vaccini influenzali per la stagione 2019-2020

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Determina dell’AIFA che autorizza l’aggiornamento, per la stagione 2019-2020, della composizione dei vaccini influenzali autorizzati secondo procedura registrativa nazionale, di mutuo riconoscimento e decentrata (Determina AIFA N° 698/2019).

Sono inoltre autorizzati i vaccini influenzali approvati secondo la procedura registrativa centralizzata coordinata dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).
La composizione di tutti i vaccini influenzali per la stagione 2019-2020 segue le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’EMA.

L’AIFA, in accordo alla Circolare del Ministero della Salute del 17 luglio 2019 (“Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020”), sottolinea che, per la nostra situazione climatica e per l’andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è quello autunnale, a partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre, salvo specifiche indicazioni che saranno fornite, se necessario, nel caso di eventi legati ai vaccini e/o all’andamento epidemiologico stagionale dell’influenza.

La protezione indotta dal vaccino comincia circa due settimane dopo la vaccinazione e perdura per un periodo di sei/otto mesi per poi decrescere. Per tale motivo, poiché i ceppi virali in circolazione possono mutare, è necessario sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale all’inizio di ogni nuova stagione influenzale.

L’AIFA ricorda che, oltre alle misure di protezione e cura basate su vaccinazioni e all’eventuale uso di farmaci antivirali, una misura importante nel limitare la diffusione dell’influenza è rappresentata da una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie (ad esempio lavare regolarmente e frequentemente le mani con acqua e sapone; coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si tossisce e starnutisce e poi gettarlo nella spazzatura; aerare regolarmente le stanze in cui si soggiorna).

L’AIFA invita a segnalare le sospette reazioni avverse che si verificassero dopo la somministrazione di un vaccino, in quanto le segnalazioni contribuiscono al monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio dei vaccini come di ogni altro medicinale.

Si ricorda che gli operatori sanitari sono tenuti a segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa osservata.

È inoltre possibile effettuare una segnalazione spontanea di sospetta reazione avversa secondo una delle modalità indicate nella sezione dedicata, accessibile dal box "Link correlati".


Pubblicato il: 18 settembre 2019
 

https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-vaccini-influenzali-per-la-stagione-2019-2020

Servizio sanitario nazionale, pubblicati i dati dell'annuario statistico 2017

Nel Servizio sanitario nazionale operano 1.000 strutture che forniscono assistenza ospedaliera, 8.867 per l’assistenza specialistica ambulatoriale, 7.372 per l’assistenza territoriale residenziale, 3.086 per l’assistenza territoriale semiresidenziale, 5.586 per l’altra assistenza territoriale e 1.122 per l’assistenza riabilitativa (quelle a cui fa riferimento l'art. 26 della Legge 833/78).

Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e quelle che forniscono altra assistenza territoriale sono in maggioranza pubbliche (rispettivamente, 51,8% e 87,0%). Sono invece in maggioranza private accreditate le strutture eroganti assistenza territoriale residenziale (82,3%) e semiresidenziale (68,6%) e le strutture che forniscono assistenza riabilitativa (77,9%).

Sono alcuni dei dati evidenziati nell’Annuario statistico del servizio sanitario nazionale - anno 2017, realizzato dall’Ufficio di statistica del ministero della Salute. La pubblicazione presenta i dati statistici sulle strutture della rete di offerta sanitaria e sui servizi connessi, sulle caratteristiche organizzative, sui fattori produttivi e i dati sull'attività di assistenza territoriale ed ospedaliera. Le informazioni vengono elaborate sulla base dei flussi informativi rilevati in base al D.M. 5 dicembre 2006 “Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie”, che disciplina la trasmissione dei dati da Regioni e Province autonome al ministero della Salute.

Strutture della rete di offerta, il trend 

L’analisi dei dati nel periodo 2014-2017 evidenzia ancora un andamento decrescente del numero delle strutture di ricovero, per effetto degli interventi di razionalizzazione delle reti ospedaliere che determinano la riconversione e l’accorpamento di molte strutture: il numero delle strutture pubbliche diminuisce del 2,0%, quello delle strutture private accreditate si riduce dell'1,7%.

Per l’assistenza specialistica ambulatoriale si assiste ad una diminuzione consistente degli ambulatori e laboratori pubblici (1,7%) e ad una diminuzione più lieve per le strutture private accreditate (0,2%).

Andamenti divergenti si evidenziano tra gli erogatori pubblici e quelli privati accreditati per l’assistenza territoriale residenziale (-3,6% per il pubblico, +2,9% per il privato accreditato).

Per l’assistenza territoriale semiresidenziale l’incremento delle strutture è principalmente riconducibile agli erogatori privati accreditati per i quali, nel periodo temporale in esame, si registra un incremento del 2,5%.

Anche nell’ambito dell’assistenza riabilitativa ex art.26 L. 833/78 si osserva un incremento delle strutture private accreditate (1,8%).

Infine, per l’assistenza erogata da altre strutture territoriali, si rileva una diminuzione dello 0,6% per le strutture pubbliche e un aumento del 1,4% per le strutture private accreditate.

I numeri dell'assistenza distrettuale

In media, a livello nazionale ogni medico di base ha un carico potenziale di 1.211 adulti residenti. A livello regionale esistono notevoli differenziazioni:

  • per le Regioni del Nord, fatte salve alcune eccezioni, gli scostamenti dal valore medio nazionale sono positivi. In particolare si evidenzia la Provincia Autonoma di Bolzano con 1.613 residenti adulti per medico di base (si noti che nella Provincia Autonoma il contratto di convenzione con il SSN dei medici di base stabilisce quale massimale di scelte 2.000 assistiti)
  • in tutte le Regioni del Sud, ad eccezione della Regione Sardegna, il carico potenziale dei medici di medicina generale è inferiore al valore medio nazionale; la Regione Basilicata, in particolare, registra il valore minimo di 1.037 residenti adulti per medico.

Il carico medio potenziale per pediatra è a livello nazionale di 989 bambini, con un’ampia variabilità territoriale (da un valore di 862 bambini per pediatra in Sicilia a 1.236 bambini per pediatra nella Provincia Autonoma di Bolzano). Tutte le Regioni sono comunque caratterizzate da una carenza più o meno accentuata di pediatri in convenzione con il SSN.

A fronte del carico potenziale dei medici di base (di medicina generale e pediatri), è possibile valutare il carico assistenziale effettivo, dato dal numero degli iscritti al SSN (coloro che hanno scelto presso la ASL di competenza il proprio medico di base) per ciascun medico.

Nel 2017 sono stati rilevati in Italia 3.063 punti di guardia medica; con 11.688 medici titolari ovvero 19 medici ogni 100.000 abitanti. A livello territoriale si registra una realtà notevolmente diversificata sia per quanto riguarda la densità dei punti di guardia medica sia per quanto concerne il numero dei medici titolari per ogni 100.000 abitanti.

In Italia nel 2017 sono state prescritte 578.843.225 ricette con un importo di circa 9 miliardi di euro, con un costo medio per ricetta di 15,42 euro. Il costo medio per ricetta risulta fortemente variabile all’interno del territorio nazionale, registrando il valore minimo in Toscana (12,73 euro) e quello massimo (20,13 euro) in Lombardia.

Nel corso del 2017 sono stati assistiti al proprio domicilio 1.014.626 pazienti; di questi, l’83,7% è rappresentato da assistibili di età maggiore o uguale a 65 anni e l’8,8% è rappresentato da pazienti terminali.

Le strutture di ricovero e cura 

Il SSN dispone, nel 2017, di circa 191 mila posti letto per degenza ordinaria13.050 posti per day hospital, e 8.515 posti per day surgery. A livello nazionale sono disponibili 3,6 posti letto ogni 1.000 abitanti; in particolare, i posti letto dedicati all’attività per acuti sono 3,0 ogni 1.000 abitanti.

La presenza di apparecchiature tecnico-biomediche (nelle strutture ospedaliere e territoriali) risulta in aumento nel settore pubblico, ma la disponibilità è fortemente variabile a livello regionale. Esistono circa 96,9 mammografi ogni 1.000.000 di abitanti, con valori oltre 150 in due Regioni (Valle d’Aosta, Umbria).

Particolare interesse ha rivestito in questi ultimi anni l’area dell’emergenza: il 55,0% degli ospedali pubblici risulta dotato di un dipartimento di emergenza e oltre la metà del totale degli istituti (65,4%) di un centro di rianimazione. Il pronto soccorso è presente nel 79,9% degli ospedali. Il pronto soccorso pediatrico è presente nel 17,4% degli ospedali.

Per approfondire

Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita

Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita

Il 17 settembre si celebra la prima "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita", promossa dal Ministero della Salute, dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall’Istituto superiore di sanità (ISS), dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Nata per sottolineare che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, come previsto nell'art.1 della Legge 24 del 2017, la Giornata è stata ufficialmente indetta nel nostro Paese con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, su proposta del Ministro della Salute e in accordo con la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, aderendo alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La data, il 17 settembre di ogni anno, coincide, infatti, con la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day), promossa a livello internazionale dall'OMS e anch’essa alla prima edizione nel 2019, che prevede la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e la simbolica illuminazione in colore arancione di monumenti nazionali dei singoli Paesi aderenti.

La Giornata mondiale è stata istituita dalla 72a Assemblea mondiale della sanità; essa serve ad evidenziare come la sicurezza dei pazienti sia una priorità di salute globale. Slogan della prima edizione è "Parliamo della sicurezza dei pazienti".

Nel nostro Paese tutte le amministrazioni pubbliche sono chiamate a promuovere "l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione", come previsto dalla direttiva del 4 aprile.

link at http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=559

New Delhi, i dati della sorveglianza

ISS, 11 settembre 2019

Le infezioni da Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi, quali imipenem e meropenem, antibiotici cosiddetti di ultima risorsa, perché indicati quando gli antibiotici più comuni falliscono, rappresentano già da molti anni uno dei principali problemi legati alle infezioni correlate all’assistenza. Queste infezioni colpiscono soprattutto persone fragili perché anziane o sottoposte a procedure medico-chirurgiche invasive, possono essere trasmesse da paziente a paziente, e sono di difficile trattamento perché resistenti alla maggior parte degli antibiotici e quindi associate ad elevata mortalità. Molti pazienti poi, anche se non presentano i sintomi dell’infezione, sono colonizzati a livello intestinale e contribuiscono alla diffusione di questi batteri all’interno delle strutture sanitarie. Queste infezioni rappresentano un problema globale, e sono purtroppo frequenti nel nostro paese, che è maglia nera in Europa per dimensioni del fenomeno. La maggior parte dei ceppi di Klebsiella pneumoniae circolanti in Italia sviluppa resistenza ai carbapenemi a causa della produzione di un enzima chiamato carbapenemasi che scinde l’antibiotico, rendendolo inefficace. Vi sono diversi tipi di carbapenemasi: il tipo più comune, prodotto da più del 90% dei ceppi isolati in Italia, è denominato KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemasi). Solo una minoranza di ceppi produce altri enzimi, tra i quali la carbapenemasi NDM (New Delhi metallo-betalattamasi), così chiamata perché scoperta per la prima volta in un paziente svedese di ritorno da Nuova Deli. Il tipo di carbapenemasi prodotta è rilevante per il trattamento perché i ceppi che producono NDM non sono sensibili ad alcune delle nuove combinazioni antibiotico-inibitore come quella ceftazidime-avibactam.
Finora i ceppi di K. pneumoniae produttori di NDM sono stati identificati sporadicamente in Italia, in genere introdotti da pazienti che avevano viaggiato all’estero, provocando focolai di limitate dimensioni e rapidamente controllati. La situazione che si sta verificando in Toscana è quindi nuova per il nostro Paese, presentandosi come un ampio e persistente fenomeno epidemico che coinvolge diverse strutture sanitarie della regione, con un alto numero di pazienti colonizzati o infetti.
Il 4 giugno 2019 l’ECDC ha pubblicato un Rapid Risk Assessment, elaborato con esperti della regione Toscana, del Ministero della Salute e dell’ISS, su questo “evento significativo”, suggerendo alcune azioni per ridurre il rischio di una diffusione dei ceppi di Klebsiella pneumoniae produttori di NDM in altre strutture sanitarie della regione e del paese nonché la trasmissione transfrontaliera, cioè verso altri paesi europei
I dati della sorveglianza nazionale delle batteriemie da Enterobatteri produttori di carbapenemasi (che rappresentano il numero delle infezioni più gravi causate da questi batteri) coordinata da ISS, in linea con i dati forniti dalla regione Toscana, evidenziano, a partire dal secondo semestre 2018, un aumento significativo delle batteriemie da ceppi di K. pneumoniae che producono NDM in questa regione. In particolare, in Italia sono stati segnalati, nel periodo gennaio 2014-agosto 2019, 53 casi di cui 38 negli ultimi 12 mesi. Di questi 38 la maggior parte (30) provengono da strutture ospedaliere della regione il che comporta la necessità di elevare il livello di attenzione nel Paese. In Toscana, dalla scorsa estate, sono state adottate specifiche misure di contrasto per il contenimento della diffusione dei focolai.

https://www.iss.it/?p=4283

Evento nascita, il Rapporto con l'analisi dei dati CeDAP 2016

12 SETTEMBRE 2019 dal Minstero della salute il Rapporto annuale sull’evento nascita in Italia - CeDAP 2016, illustra le analisi dei dati rilevati per l’anno 2016 dal flusso informativo del Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP).

La rilevazione, istituita dal Decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n.349, costituisce a livello nazionale la più ricca fonte di informazioni sanitarie, epidemiologiche e socio-demografiche relative all’evento nascita, rappresentando uno strumento essenziale per la programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Come per la precedente edizione del Rapporto è stato analizzato il fenomeno del ricorso al taglio cesareo attraverso lo studio dei parti nelle Regioni italiane in base alla classificazione Robson, raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità come standard globale per la valutazione, il monitoraggio e il benchmarking longitudinale e trasversale sul ricorso al taglio cesareo. Le analisi dei dati sono state effettuate grazie alle specifiche informazioni rilevate nella fonte informativa del CeDAP.

Sintesi dei principali risultati

  • La rilevazione 2016, con un totale di 467 punti nascita, presenta un elevato livello di completezza. Si registra un numero di parti in ospedale pari al 100,1% di quelli rilevati con la Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) ed un numero di nati vivi pari al 99,8% di quelli registrati presso le anagrafi comunali nello stesso anno. La qualità dei dati risulta buona per gran parte delle variabili, in termini sia di correttezza sia di completezza.
  • L’ 89,2% dei parti è avvenuto negli Istituti di cura pubblici ed equiparati, il 10,5% nelle case di cura e solo lo 0,1% altrove (altra struttura di assistenza, domicilio, etc). Naturalmente nelle Regioni in cui è rilevante la presenza di strutture private accreditate rispetto alle pubbliche, le percentuali sono sostanzialmente diverse. Il 63,9% dei parti si svolge in strutture dove avvengono almeno 1.000 parti annui. Tali strutture, in numero di 173 rappresentano il 37% dei punti nascita totali. Il 5,8% dei parti ha luogo invece in strutture che accolgono meno di 500 parti annui.
  • Nel 2016, il 21% dei parti è relativo a madri di cittadinanza non italiana. Tale fenomeno è più diffuso nelle aree del Paese con maggiore presenza straniera, ovvero al Centro-Nord, dove più del 25% dei parti avviene da madri non italiane; in particolare, in Emilia Romagna e Lombardia, il 32% delle nascite è riferito a madri straniere. Le aree geografiche di provenienza più rappresentate, sono quella dell’Africa (25,9%) e dell’Unione Europea (25,4%). Le madri di origine Asiatica e Sud Americana costituiscono rispettivamente il 18,6 % ed il 7,6% delle madri straniere.
  • L’età media della madre è di 32,8 anni per le italiane mentre scende a 30,2 anni per le cittadine straniere. I valori mediani sono invece di 33 anni per le italiane e 30 anni per le straniere. L’età media al primo figlio è per le donne italiane, quasi in tutte le Regioni, superiore a 31 anni, con variazioni sensibili tra le regioni del Nord e quelle del Sud. Le donne straniere partoriscono il primo figlio in media a 28,3 anni.
  • Delle donne che hanno partorito nell’anno 2016 il 44,2% ha una scolarità medio alta, il 28 % medio bassa ed il 27,8% ha conseguito la laurea. Fra le straniere prevale invece una scolarità medio bassa (45,9%).
  • L’analisi della condizione professionale evidenzia che il 55,3% delle madri ha un’occupazione lavorativa, il 29,3% sono casalinghe ed il 13,3% sono disoccupate o in cerca di prima occupazione. La condizione professionale delle straniere che hanno partorito nel 2016 è per il 51,7% quella di casalinga a fronte del 62,2% delle donne italiane che hanno invece un’occupazione lavorativa.
  • Nell’85,3% delle gravidanze il numero di visite ostetriche effettuate è superiore a 4 mentre nel 74,6% delle gravidanze si effettuano più di 3 ecografie. La percentuale di donne italiane che effettuano la prima visita oltre il primo trimestre di gravidanza è pari al 2,5% mentre tale percentuale sale al 11,2% per le donne straniere. Le donne con scolarità medio-bassa effettuano la prima visita più tardivamente: la percentuale di donne con titolo di studio elementare o senza nessun titolo che effettuano la prima visita dopo l’11° settimana di gestazione è pari al 11,7% mentre per le donne con scolarità alta, la percentuale è del 2,6%. Anche la giovane età della donna, in particolare nelle madri al di sotto dei 20 anni, risulta associata ad un maggior rischio di controlli assenti (3,3%) o tardivi (1° visita effettuata oltre l’undicesima settimana di gestazione nel 13,8% dei casi). Nell’ambito delle tecniche diagnostiche prenatali invasive sono state effettuate in media 7,1 amniocentesi ogni 100 parti. A livello nazionale alle madri con più di 40 anni il prelievo del liquido amniotico è stato effettuato nel 22,52% dei casi.
  • La donna ha accanto a sé al momento del parto (esclusi i cesarei) nel 92,2% dei casi il padre del bambino, nel 6,4% un familiare e nell’1,4% un’altra persona di fiducia. La presenza di una persona di fiducia piuttosto che di un’altra risulta essere influenzata dall’area geografica.
  • Si conferma il ricorso eccessivo all’espletamento del parto per via chirurgica. In media, nel 2016 il 33,7% dei parti è avvenuto con taglio cesareo, con notevoli differenze regionali che comunque evidenziano che in Italia vi è un ricorso eccessivo all’espletamento del parto per via chirurgica. Rispetto al luogo del parto si registra un’elevata propensione all’uso del taglio cesareo nelle case di cura accreditate, in cui si registra tale procedura in circa il 50,9% dei parti contro il 31,7% negli ospedali pubblici. Il parto cesareo è più frequente nelle donne con cittadinanza italiana rispetto alle donne straniere: si ricorre al taglio cesareo nel 27,8% dei parti di madri straniere e nel 35,4% dei parti di madri italiane.
  • L’1% dei nati ha un peso inferiore a 1.500 grammi ed il 6,4% tra 1.500 e 2.500 grammi. Nei test di valutazione della vitalità del neonato tramite indice di Apgar, il 99,4% dei nati ha riportato un punteggio a 5 minuti dalla nascita compreso tra 7 e 10.
  • Sono stati rilevati 1.320 nati morti corrispondenti ad un tasso di natimortalità, pari a 2,78 nati morti ogni 1.000 nati, e registrati 4.835 casi di malformazioni diagnostiche alla nascita. L’indicazione della diagnosi è presente rispettivamente solo nel 32,3% dei casi di natimortalità e nel 87% di nati con malformazioni.
  • Il ricorso ad una tecnica di procreazione medicalmente assistita (PMA) risulta effettuato in media 1,93 gravidanze ogni 100. La tecnica più utilizzata è stata la fecondazione in vitro con successivo trasferimento di embrioni nell’utero (FIVET), seguita dal metodo di fecondazione in vitro tramite iniezione di spermatozoo in citoplasma (ICSI).
  • I parti classificabili secondo Robson sono complessivamente pari a livello nazionale a 450.400, corrispondenti al 97% del totale dei parti avvenuti nei punti nascita pubblici, equiparati e privati accreditati. Le classi più rappresentate sono quelle delle madri primipare a termine, con presentazione cefalica (classe 1) e delle madri pluripare a termine, con presentazione cefalica e che non hanno avuto cesarei precedenti (classe 3); queste due classi corrispondono complessivamente a circa il 54,2% dei parti classificati che si sono verificati a livello nazionale nell’anno 2016. Si evidenzia inoltre che i parti nella classe 5, relativa alle madri con pregresso parto cesareo, rappresentano il 12,6% dei parti totali classificati a livello nazionale. L’analisi del ricorso al taglio cesareo nelle classi di Robson evidenzia un’ampia variabilità regionale nelle classi a minor rischio, che includono in tutte le Regioni una percentuale molto elevata delle nascite, confermando la possibilità di significativi miglioramenti delle prassi organizzative e cliniche adottate nelle diverse realtà.

Il Rapporto nazionale CeDAP evidenzia che la disponibilità di dati attendibili e accurati risulta essenziale per supportare le politiche di sanità pubblica.

Per approfondire

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3882

Depressione, farmaci più efficaci grazie ad una maggiore plasticità neurale secondo studio Istituto Superiore Sanità

ISS, 11 settembre 2019

Potenziare l’effetto degli antidepressivi stimolando la plasticità neuronale. Potrebbe essere questa la chiave per trattare efficacemente tutte quelle persone, circa un terzo dei 322 milioni di pazienti a livello mondiale, che non rispondono come dovrebbero agli antidepressivi serotoninergici. E’quanto è emerso da uno studio preclinico condotto da Igor Branchi e Silvia Poggini presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), e presentato per la prima volta al 32° Congresso dello European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) svoltosi in questi giorni a Copenaghen.

“Il nostro lavoro – afferma Igor Branchi, del Centro di riferimento per le Scienze comportamentali e la Salute mentale (SCIC) – mostra come neuroplasticità e infiammazione cerebrale siano interdipendenti, ovvero come fenomeni di neuroplasticità, quali la formazione di nuove connessioni tra le cellule del cervello, necessari per l’effetto benefico degli antidepressivi, siano possibili solo quando l’infiammazione è mantenuta all’interno di uno specifico intervallo fisiologico di valori.

In una prima fase, gli studiosi hanno somministrato in un modello preclinico di depressione uno dei più comuni antidepressivi, la fluoxetina (conosciuta con il nome commerciale Prozac), in grado di aumentare la neuroplasticità, e hanno dimostrato come tale aumento sia associato a un cambiamento dei livelli di espressione di marker infiammatori. Infatti, quando i soggetti sperimentali erano sottoposti per tre settimane a un ambiente stressante, che causa un’attivazione della risposta immunitaria, il trattamento con la fluoxetina riduceva i livelli di infiammazione.  Quando invece erano esposti ad un ambiente favorevole, associato a un’azione anti-infiammatoria, il trattamento con fluoxetina induceva livelli più alti di infiammazione.

In una seconda serie di esperimenti preclinici, i ricercatori hanno somministrato lipopolisaccaride, una molecola in grado di scatenare la risposta immunitaria, o ibuprofene, un farmaco con effetti anti-infiammatori, modificando i livelli di infiammazione, rispettivamente, alzandoli e abbassandoli, e hanno misurato la neuroplasticità, attraverso marker molecolari.

“Abbiamo potuto constatare – spiega Silvia Poggini, ricercatrice presso lo stesso SCIC – come livelli troppo alti o troppo bassi di infiammazione siano associati a una ridotta plasticità cerebrale e come mantenere l’infiammazione in un intervallo fisiologico di valori sia associato a una più alta neuroplasticità.”

“Questo studio, se confermato in trial clinici – conclude Igor Branchi – potrebbe condurre allo sviluppo di strategie terapeutiche basate sul bilanciamento tra neuroplasticità e infiammazione in grado di rendere più efficace il trattamento per la depressione, una patologia che secondo l’Organizzazione Mondiale per La Sanità rappresenta una delle maggiori emergenze mediche, sociali ed economiche a livello globale”.https://www.iss.it/?p=4280

Giornata Mondiale dei Suicidi, al via l’Osservatorio Epidemiologico dell’Istituto superiore di Sanità

ISS, 10 settembre 2019 

Le informazioni provenienti dalle principali fonti esistenti: accessi al Pronto Soccorso, Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) e Dati mortalità ISTAT saranno per la prima volta rielaborate per fornire dati aggiornati capaci di stimare i tentativi di suicidio nel nostro Paese e fornire un quadro aggiornato e esaustivo del fenomeno.

È con questo obiettivo che nasce l’Osservatorio Epidemiologico sui Suicidi e Tentativi di Suicidio (OESTeS), un Progetto presentato per il Programma Statistico Nazionale (PSN 2020-2022) con ISTAT, Ministero della Salute e Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso (NESMOS) dell’Università La Sapienza.

Un’azione in sintonia con lo slogan “Lavorare insieme per prevenire il suicidio” scelto per celebrare la Giornata Mondiale e che sottolinea proprio come la conoscenza e la condivisione dei dati esistenti possa supportare il lavoro di prevenzione di questo drammatico fenomeno.

La prevenzione del suicidio resta una sfida ancora aperta. Ogni anno il suicidio è tra le prime 20 principali cause di morte a livello globale per le persone di tutte le età. È responsabile di oltre 800.000 morti, il che equivale a un suicidio ogni 40 secondi. In Italia il tasso standardizzato di mortalità per suicidio nel 2016 è stato pari a 7,1 per 100.000 abitanti (11,9 tra gli uomini e 2,9 tra le donne) con un trend in diminuzione rispetto agli anni passati.

Nel 2016 in Italia secondo i dati dell’“indagine ISTAT sulle cause di morte”, elaborati dall’ISS, e con riferimento alla sola popolazione di 15 anni e più residente i decessi per suicidio sono stati 3.780. A questi si aggiungono 80 persone non residenti in Italia e 10 casi di suicidio nella fascia di età 10-14 anni.

In Italia, gli uomini rappresentano il 78% delle morti per suicidio e le donne il 22%. Per effetto di una maggior riduzione nel tempo dei suicidi femminili rispetto a quelli maschili, il rapporto uomini/donne è costantemente aumentato dagli anni 80’ ad oggi passando da 2,4 nel 1985 a 4,6 nel 2016.

La mortalità per suicidio è storicamente più elevata nelle regioni del Nord Italia rispetto a quelle del Centro-Sud. In particolare i valori più elevati del tasso standardizzato si registrano nel Nord-Est (14,5 per 100000 per gli uomini e 3,5 per le donne), segue il Nord-Ovest (12,4 per gli uomini e 3,3 per le donne) e il Centro Italia (11,9 per gli uomini e 2,5 per le donne). Il complesso delle regioni del Sud Italia e delle due isole maggiori presenta i valori più bassi (10,0 per gli uomini e 2,4 per le donne).

Gli over 70enni rappresentano più di un quarto di tutte le morti per suicidio (27,4%) mentre i giovani di 15-29 anni sono circa il 8% del totale dei decessi (303 vittime nel 2016).

Sebbene i tassi di mortalità per suicidio siano più elevati tra gli anziani, è tra i giovani che il suicidio rappresenta, analogamente a quanto si registra a livello mondiale, una delle più frequenti cause di morte. Nel 2016 i suicidi rappresentano circa 12,8% dei decessi tra i giovani di 15-29 anni, il 5,7% nella classe di età 30-54 anni, l’1,3% tra i 55-69enni e solo lo 0,2% dei decessi di persone di 70 anni e più. Il peso dei suicidi sul totale dei decessi è maggiore tra i giovani uomini: tra i 15-29enni i suicidi rappresentano il 14,7% del totale dei decessi, il 7.2% nella classe di età 29-54, l’1,6% nella classe di età 55-69 e lo 0,3% tra i deceduti di 70 e più anni. Per donne i suicidi rappresentano l’8,3% del totale dei decessi tra le giovani (15-29 anni), il 3,2% nella classe di età 30-59 anni e meno dell’1% dei decessi nelle classi di età più anziane.

Per entrambi i generi il suicidio rappresenta la terza causa di morte più frequente tra i giovani di 15-29 anni dopo gli incidenti stradali e i tumori.

Tra gli uomini i metodi più frequentemente utilizzati per attuare il suicidio sono l’impiccagione (52,2%), la precipitazione da luoghi elevati (15,8%) e l’uso di armi da fuoco (13,7%). L’impiccagione è il metodo più frequentemente utilizzato per attuare il suicidio a tutte le età, ma tra i giovani di 15-29 anni (per i quali le impiccagioni rappresentano il 42.7% dei suicidi) il secondo metodo più frequente è la precipitazione da un luogo elevato (24,8%), il terzo è farsi travolgere da un mezzo in movimento (13,8%) seguito dai suicidi mediante l’uso di armi da fuoco (8.5%).

Anche per le donne l’impiccagione (34,8%) e la precipitazione da luoghi elevati (31,9%) sono i due metodi più frequentemente utilizzati per attuare il suicidio ma al terzo posto troviamo l’annegamento (8,0%) mentre l’uso di armi da fuoco è raro (2,1%). Tra le donne, come per gli uomini, si osservano differenze per età nella scelta del metodo: tra le giovani di 15-29 anni dopo l’impiccagione (49.1%) e la precipitazione da luoghi elevati (31.6%), come per i ragazzi, il terzo metodo più frequente è farsi travolgere da un mezzo in movimento (5.3%).

Nota: tutti i dati presentati in questo contributo sono frutto di elaborazioni ISS dei dati ISTAT della “Indagine sulle cause di morte” e della “Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile” e si riferiscono alla popolazione residente in Italia di 15 anni e più. La standardizzazione dei tassi, necessaria per i confronti geografici e temporali, è stata effettuata utilizzando come standard la popolazione italiana al Censimento 2011. I dati si riferiscono ai decessi per i quali il suicidio è indicato come “causa iniziale” sul certificato di decesso.

Per quanto riguarda l’associazione con patologie fisiche o mentali non abbiamo elaborazioni aggiornate dei dati e si rimanda pertanto documento dell’ISTAT: Malattie fisiche e mentali associate al suicidio: un’analisi delle cause multiple di morte”  link  https://www.iss.it/?p=4264

Leggi la Brochure della giornata in italiano

Leggi la Brochure della giornata in inglese 

autori 

*Dott.ssa Monica Vichi, Servizio tecnico scientifico di statistica (STAT) – Istituto Superiore di Sanità. Roma.

** Dott.ssa Silvia Ghirini, Centro Nazionale Dipendenze e Doping (DIDOP) – Istituto Superiore di Sanità. Roma.

 

Trapianti, il ministro Grillo: "con la firma del decreto Sit, operativa la legge sul silenzio-assenso alla donazione bloccata da vent’anni"

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha firmato il decreto ministeriale che contiene le norme del regolamento sul Sistema Informativo Trapianti (Sit), previsto dalla legge 91 del 1 aprile 1999 sul silenzio-assenso sulla donazione di organi.

Il Sistema Informativo Trapianti regolamenta la tracciabilità e la trasparenza dell’intero processo di "donazione-prelievo-trapianto" di organi. Il decreto firmato oggi contiene anche disposizioni relative al Registro nazionale dei donatori di cellule per procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, previsto dalla legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015 art. 1, comma 298).

“Si tratta di un passaggio fondamentale per l’applicazione della legge sulla donazione di organi approvata vent’anni fa, ma rimasta lettera morta. In un anno abbiamo sbloccato un provvedimento fermo da decenni. È una legge che permetterà di salvare molte vite, ma bisogna che i cittadini siano adeguatamente informati. Vent’anni per dare attuazione una legge di civiltà per il Paese sono troppi”. Così il ministro, Giulia Grillo, dopo aver firmato il decreto.

Il decreto, di natura regolamentare, intende garantire la piena trasparenza e tracciabilità delle fasi di donazione, prelievo, trapianto, post trapianto e segnalazione di eventi e reazioni avversi gravi e prestazioni sanitarie rispondenti a elevati standard di qualità e sicurezza, in particolare:

  • il governo, la tracciabilità e la trasparenza dell’intero processo di “donazione-prelievo-trapianto” di organi;

  • lo svolgimento delle attività che governano la domanda e l’offerta di organi, a scopo di trapianto, tra gli organismi e le istituzioni competenti sul territorio nazionale;

  • il controllo del rispetto delle linee guida definite e condivise tra gli organismi di coordinamento e dell’applicazione dei protocolli operativi da parte di tutti gli attori della rete trapianti, attraverso opportuni strumenti di monitoraggio;

  • l’innalzamento del livello di qualità globale del sistema trapianti in Italia;

  • la tracciabilità delle cellule dal donatore al nato e viceversa e il conteggio dei nati da un medesimo donatore, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Il provvedimento ha anche lo scopo di ottimizzare, nel caso del SIT, e di definire, nel caso del Registro, un sistema che consenta alle strutture sanitarie di comunicare i dati richiesti con modalità informatiche.

Con l’occasione, la disciplina è stata adeguata alle recenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Nei prossimi mesi inoltre saranno attuate le altre prescrizioni della legge 91/1999 cioè l’adeguamento dell’Anagrafe nazionale degli assistiti (Ana) in tutte le Asl e sarà lanciata una campagna informativa volta a promuovere la consapevolezza su trapianto e donazione di organi.

link at http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3869

La FDA approva il TAVR per i pazienti a basso rischio crea un cambiamento di paradigma in cardiologia

La FDA approva il TAVR per i pazienti a basso rischio crea un cambiamento di paradigma in cardiologia JEFF ZAGOUDIS, ASSOCIATE EDITOR, E DAVE FORNELL, EDITOR

 FDA approva le valvole Sapav 3, CoreValve Evolut TAVR per pazienti a basso rischio, TAVR ora disponibile per tutti i pazienti con stenosi aortica sintomatica grave

La FDA approva le valvole Sapev 3, CoreValve Evolut TAVR per pazienti a basso rischio

A sinistra, un esempio dell'inizio della distribuzione di una valvola di sostituzione aortica transcatetere auto-espandibile CoreValve Evolut (TAVR). A destra, un'illustrazione dell'espansione del palloncino finale di una valvola TAVR Edien Lifesciences Sapien 3. Entrambe le valvole hanno ricevuto l'autorizzazione FDA simultanea per l'uso in pazienti chirurgici a basso rischio. L'eliminazione di quest'ultimo ostacolo ora consente un uso diffuso del TAVR minimamente invasivo in tutti i pazienti che altrimenti avrebbero bisogno di una sostituzione della valvola chirurgica a cuore aperto. 

16 agosto 2019 - Con una mossa coordinata, la Food and Drug Administration (FDA) americana ha aperto oggi l'uso della  sostituzione transcatetere della valvola aortica (TAVR) a pazienti a basso rischio. La FDA ha contemporaneamente ampliato le indicazioni per l'uso sia della valvola Sapien 3 di Edwards Lifesciences sia del  sistema CoreValve Evolut di Medtronic per questa popolazione di pazienti. La popolazione di pazienti a basso rischio è l'ultima categoria di rischio chirurgico da approvare per la TAVR, un'alternativa minimamente invasiva alla sostituzione della valvola chirurgica a cuore aperto (SAVR) e comprende pazienti che possono essere più giovani e più attivi rispetto ai pazienti ad alto rischio. Entrambi i dispositivi sono indicati per pazienti con stenosi aortica grave, sintomatica (AS) .

L'indicazione ampliata della FDA è stata ampiamente anticipata a causa degli eccellenti risultati della sperimentazione clinica. I dati della sperimentazione clinica fino ad oggi sia per CoreValve che per Sapien 3 sono stati eccezionali, altrettanto performanti o migliori, rispetto alla SAVR in pazienti ad alto rischio, a rischio intermedio ea basso rischio. L'uso approvato nei pazienti a basso rischio apre la strada a un'espansione ancora più rapida, poiché gli esperti si aspettano ampiamente che la procedura basata sul transcatetere inizi a sostituire una grande fascia di volume di sostituzione della valvola chirurgica nei prossimi due anni. 

Approvazione Sapien 3 basata sulla prova PARTNER 3

L'approvazione a basso rischio di Sapien 3 TAVR si basava sui dati del punto di riferimento PARTNER 3 Trial, uno studio clinico randomizzato valutato in modo indipendente che confrontava gli esiti tra TAVR e chirurgia a cuore aperto. TAVR con il sistema Sapien 3 ha raggiunto la superiorità, con una riduzione del 46 percento del tasso di eventi per l'endpoint primario dello studio, che era un composto di mortalità per tutte le cause, ictus e reospedalizzazione in un anno. I dati sono stati presentati a marzo alla 68a sessione scientifica annuale dell'American College of Cardiology (ACC) e pubblicati contemporaneamente sul New England Journal of Medicine .

"La prova PARTNER 3 ha dimostrato che i pazienti a basso rischio trattati con Sapien 3 TAVR hanno avuto esiti straordinari con tassi di mortalità dell'1,0% o ictus invalidante a un anno, un breve periodo di degenza e il 96% dimessi a casa o in cura di sé. Sapien 3 è l'unica valvola per raggiungere la superiorità rispetto alla chirurgia basata sull'endpoint primario prespecificato ", ha affermato Martin B. Leon, MD, direttore del Center for Interventional Vascular Therapy presso il New York-Presbyterian / Columbia University Medical Center e professore di medicina presso il Columbia University College of Physicians and Surgeons. "L'approvazione della FDA di oggi di Sapien 3 TAVR amplierà l'accesso a questa terapia comprovata, che dovrebbe essere considerata il trattamento preferito per la maggior parte dei pazienti con AS grave a basso rischio." Leon è il co-principale investigatore nazionale della versione di prova PARTNER 3.

Questa approvazione a basso rischio copre le valvole Sapien 3 e Sapien 3 Ultra in tutte le dimensioni.

Approvazione CoreValve basata sulla prova a basso rischio Evolut

L'approvazione ampliata delle indicazioni per i sistemi Medtronic CoreValve Evolut R e CoreValve Evolut Pro TAVR si basa su dati clinici randomizzatidalla prova Evolut a basso rischio globale, prospettica e multicentrica, che ha valutato tre generazioni di valvole (valvole CoreValve, Evolut R ed Evolut Pro) in oltre 1.400 pazienti. I dati hanno mostrato che TAVR ha un eccellente profilo di sicurezza ed è un'opzione terapeutica efficace nei pazienti a basso rischio, con degenze ospedaliere più brevi e punteggi di qualità della vita migliorati rispetto a SAVR. Oltre a un tasso significativamente più basso del composito di morte per qualsiasi causa o ictus invalidante con TAVR a 30 giorni, il sistema Evolut TAVR ha dimostrato prestazioni emodinamiche superiori con gradienti della valvola aortica media significativamente più bassi e aree di orifizio più grandi (EOA) rispetto alla chirurgia - fattori importanti per i pazienti più attivi. Tuttavia, la percentuale di nuovi impianti di pacemaker e rigurgito aortico residuo era più elevata nel gruppo TAVR rispetto a SAVR.

“La maggior parte dei miei pazienti desidera una valvola sostitutiva che riduca al minimo il rischio di morte, ictus e altri eventi cardiovascolari durante la procedura e consenta loro di lasciare l'ospedale più velocemente e di riprendersi prima. Nei pazienti appropriati per una valvola biologica, tale opzione sarà TAVR ", ha affermato Michael Reardon, MD , chirurgo cardiotoracico presso il metodista Houston DeBakey Heart & Vascular Center, ricercatore principale e autore senior della sperimentazione a basso rischio Evolut. "Con l'approvazione a basso rischio, la stratificazione del rischio per il trattamento TAVR sta diventando obsoleta e le squadre del cuore dovranno probabilmente valutare le opzioni di trattamento in base alle caratteristiche anatomiche, ai fattori di rischio concomitanti e anche alle preferenze del paziente."

Il sistema Evolut TAVR consente una migliore funzionalità cardiaca che aiuta molti pazienti a riprendere i livelli di attività di stenosi pre-aortica. La valvola è progettata con un telaio in nitinol autoespandibile che conforma la valvola di sostituzione all'anello nativo con una forza radiale costante e include un involucro di tessuto esterno che aumenta il contatto della superficie con l'anatomia nativa per una migliore tenuta della valvola. La piattaforma CoreValve Evolut TAVR riporta i dati sulla durabilità fino a otto anni con il Registro italiano.

"I pazienti a basso rischio erano più giovani e più sani di quelli arruolati nei nostri studi precedenti e erano in grado di valutare meglio i rischi e i benefici dell'intervento chirurgico o della TAVR in base alle loro preferenze di valore", ha affermato Jeffrey J. Popma, MD , direttore dell'intervento cardiologia presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston e co-principale investigatore nella sperimentazione a basso rischio Evolut. "La nostra impressione è che i pazienti saranno ora in grado di fare una scelta sul metodo di sostituzione della valvola aortica sulla base di una discussione informata rischio-beneficio con il loro team cardiaco"

Chi dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico rispetto a TAVR?

La valutazione di Reardon secondo cui la stratificazione del rischio per TAVR sta diventando obsoleta è un sentimento che ha fatto eco a molte conferenze di cardiologia negli ultimi due anni. Sia i cardiochirurghi che i cardiologi interventisti hanno affermato che la domanda è passata da chi dovrebbe qualificarsi per TAVR a chi dovrebbe qualificarsi per un intervento chirurgico. Il consenso generale è che circa il 25 percento dei pazienti sarà più adatto all'intervento chirurgico per vari motivi, ma il 75 percento delle sostituzioni della valvola aortica passerà al TAVR nei prossimi anni.

La stima è che il 76 percento delle sostituzioni della valvola aortica sarà effettuato dal TAVR entro il 2025, ha spiegato Ron Waksman, MD , direttore associato della divisione di cardiologia e direttore della ricerca cardiovascolare e dell'istruzione avanzata, Medstar Heart Institute, in una recente sessione TAVR presso l' incontro della Society of Cardiolvascular Computed Tomography (SCCT) 2019. Ha detto che le curve dei dati della sperimentazione clinica mostrano che SAVR e TAVR sono fondamentalmente uno sopra l'altro. 

"I nostri risultati a Medstar sono stati altrettanto buoni dei chirurghi nella sperimentazione del PARTNER 3. Quale terapia pensi sia migliore - penso che i dati siano chiari" 

Facilitare l'onere della stenosi aortica

La grave stenosi aortica colpisce circa 165.000 pazienti a basso rischio all'anno negli Stati Uniti, in Europa occidentale e in Giappone, che si verificano quando la valvola aortica diventa malata (stenotica). I lembi valvolari diventano rigidi e ispessiti e hanno difficoltà ad aprirsi e chiudersi, rendendo più duro il lavoro del cuore per pompare il sangue al resto del corpo e, quindi, influenzando le attività quotidiane di un individuo. Se non trattati, i pazienti con grave stenosi aortica possono morire per insufficienza cardiaca in meno di due anni.

"Questa nuova approvazione espande significativamente il numero di pazienti che possono essere trattati con questa procedura meno invasiva per la sostituzione della valvola aortica e segue una revisione approfondita dei dati che dimostrano che questi dispositivi sono sicuri ed efficaci per questa popolazione più ampia", ha affermato Bram Zuckerman, MD , direttore dell'Ufficio dei dispositivi cardiovascolari nel Centro per i dispositivi e la salute radiologica della FDA. "Mentre la FDA valuta nuove tecnologie mediche o usi estesi per prodotti precedentemente approvati come questi, l'agenzia rimane impegnata a valutare prove da studi clinici e dati clinici del mondo reale sia in ambito pre-mercato che post-mercato per garantire che i pazienti abbiano accesso a dispositivi medici di qualità, sicuri ed efficaci. "

Come la chirurgia di sostituzione della valvola a cuore aperto, il trattamento con valvole cardiache transcatetere è associato a un potenziale rischio di gravi complicanze. Le gravi complicanze associate all'uso di questi dispositivi includono morte, ictus, danno renale acuto, infarto, sanguinamento e necessità di un pacemaker permanente.

La FDA ha affermato che le valvole cardiache transcatetere non devono essere utilizzate in pazienti che non possono tollerare farmaci per fluidificare il sangue o avere un'infezione attiva nel cuore o altrove. Inoltre, i dispositivi CoreValve Evolut R e CoreValve Evolut Pro non devono essere utilizzati in pazienti con sensibilità al titanio o al nichel. Inoltre, non è stata stabilita la durabilità a lungo termine delle valvole cardiache transcatetere rispetto alle valvole impiantate chirurgicamente. I pazienti, in particolare i più piccoli, dovrebbero discutere le opzioni di trattamento disponibili con il loro team di cura del cuore per selezionare la terapia che meglio soddisfa le loro aspettative e stile di vita.

Questi dispositivi sono stati approvati utilizzando il percorso di approvazione del mercato (PMA). L'approvazione pre-vendita è il tipo più rigoroso di applicazione di marketing per dispositivi richiesta dalla FDA e si basa sulla determinazione da parte della FDA che l'applicazione PMA contenga prove scientifiche valide e sufficienti per fornire ragionevoli garanzie che il dispositivo è sicuro ed efficace per gli usi previsti ).

Come parte dell'approvazione di questi dispositivi, la FDA richiede a ciascun produttore di continuare a seguire i pazienti arruolati nei loro studi randomizzati per 10 anni per monitorare ulteriormente la sicurezza e l'efficacia della valvola aortica transcatetere, inclusa la durata della valvola a lungo termine. I produttori parteciperanno inoltre al Registro delle terapie transcatetere per la terapia della valvola transcatetere della Society of Thoracic Surgeons / American College of Cardiology (Registro STS / ACC TVT) per fornire alla FDA una sorveglianza aggiuntiva di questi dispositivi per un periodo di 10 anni.

fonte link at https://www.dicardiology.com/article/fda-approves-tavr-low-risk-patients-creates-paradigm-shift-cardiology

Professioni sanitarie, ministro Grillo firma il decreto che istituisce 18 elenchi speciali

“Quasi 20.000 operatori sanitari rischiavano di non poter più lavorare a causa di una norma pasticciata. Con l’istituzione degli elenchi speciali consentiamo a queste persone di poter continuare a fare quello che hanno sempre fatto e per cui si sono formati, senza più correre il rischio di ritrovarsi ad essere accusati di esercizio abusivo della loro professione. È un importante intervento che elimina una zona grigia e dà speranza, un gesto di rispetto per tanti lavoratori, che noi continuiamo a tutelare anche in queste ore”. Così il ministro Grillo, dopo aver firmato il provvedimento.

Il decreto individua i requisiti e i titoli che si devono possedere per essere iscritti in tali Elenchi. In questo modo si realizza un sistema completamente regolamentato in cui soltanto chi è iscritto negli Albi professionali o negli Elenchi speciali ad esaurimento potrà operare.

Elenchi speciali ad esaurimento

  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Dietista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Igienista dentale
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Fisioterapista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Logopedista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Podologo
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista occupazionale
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Educatore professionale
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
  • elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti.

L’iscrizione negli elenchi dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019.

Leggi il decreto ministeriale 9 agosto 2019.

link at http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3868