Dose extra dai flaconcini del vaccino anti-COVID-19 Comirnaty

Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA ha raccomandato l’aggiornamento delle informazioni sul prodotto di Comirnaty, per specificare che ogni flaconcino contiene 6 dosi di vaccino.

Per prelevare sei dosi da un singolo flaconcino, è necessario utilizzare siringhe e/o aghi a basso volume morto. Il volume morto dell’insieme siringa-ago a basso volume morto non deve superare i 35 microlitri. Se si utilizzano siringhe e aghi standard, la quantità di vaccino potrebbe non essere sufficiente per ricavare una sesta dose dal flaconcino.

Se dal vaccino rimasto nel flaconcino dopo la quinta dose non è possibile prelevare una dose completa (0,3 mL), il flaconcino e il suo contenuto devono essere smaltiti dall’operatore sanitario. Non si devono cumulare le dosi avanzate da più flaconcini per ricavare una dose completa, e il vaccino non utilizzato deve essere eliminato 6 ore dopo la diluizione. Maggiori dettagli su tutte le fasi da seguire per l'utilizzo di Comirnaty sono disponibili nelle informazioni sul prodotto aggiornate.

Comirnaty è un vaccino indicato per la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni. È stato autorizzato nell’UE il 21 dicembre 2020.

Informazioni per gli operatori sanitari

  • Dopo la diluizione, è possibile ottenere sei dosi di vaccino da un flaconcino usando siringhe e/o aghi a basso volume morto (≤35 μL) per tutte le dosi.
  • Smaltire il flaconcino e il relativo contenuto se la quantità di vaccino rimasta nel flaconcino non è sufficiente per ricavare una sesta dose completa (0,3 mL).
  • Non cumulare le dosi avanzate da più flaconcini per ricavare una dose completa.
  • Smaltire l’eventuale vaccino non utilizzato dopo 6 ore dalla diluizione.
  • Leggere le informazioni sul prodotto per le istruzioni complete.

Maggiori informazioni sul vaccino

Comirnaty è un vaccino indicato per la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni.

Contiene una molecola denominata RNA messaggero (mRNA) con le istruzioni per produrre una proteina presente sul SARS-CoV-2, il virus responsabile di COVID-19. Comirnaty predispone l’organismo a difendersi contro la proteina spike presente sulla superficie del virus SARS-CoV-2.

Per maggiori informazioni consultare la pagina relativa al vaccino sul sito web dell’EMA.

FONTE https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/dose-extra-dai-flaconcini-del-vaccino-anti-covid-19-comirnaty

Covid-19, approvate dal Parlamento le linee guida del piano strategico sui vaccini anti-Covid

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto il 2 dicembre in Parlamento per illustrare il quadro epidemiologico, le misure previste per il DPCM  in vigore dal 4 dicembre e per presentare le linee guida del Piano strategico dell’Italia per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa. 

A conclusione delle comunicazioni del Ministro della Salute il Senato e la Camera hanno approvato le relative risoluzioni.

Partendo dall’analisi del quadro epidemiologico, il Ministro ha evidenziato che “l’insieme delle misure adottate nelle ultime settimane iniziano a dare i primi incoraggianti risultati”, sottolineando, tuttavia, che “la situazione è molto seria in tutto il Paese e nessuna sottovalutazione può essere ammissibile. La circolazione del virus è ancora alta, attenzione a non scambiare il primo raggio di sole con lo scampato pericolo. Se abbassiamo la guardia la terza ondata pandemica è dietro l’angolo”. Per il ministro, dunque, “le prossime festività vanno affrontate con estrema serietà se non vogliamo nuove pesanti chiusure tra gennaio e febbraio”.

Prima di illustrare nel dettaglio gli assi portanti del Piano vaccinazione anticovid, Speranza ha sottolineato che “la piena riuscita della campagna di vaccinazione deve rappresentare un obiettivo fondamentale di tutto il Paese. Non c’è maggioranza ed opposizione, ma gli italiani e il loro fondamentale diritto alla salute come precondizione indispensabile per una solida ripresa economica e sociale”. Ha, quindi, presentato nel dettaglio le linee fondamentali del Piano, incentrato intorno ad 8 assi.

Il primo asse è relativo alla centralizzazione e gratuità del vaccino.  “Il vaccino è un bene comune, un diritto che va assicurato a tutti, indipendentemente dal reddito e dal territorio nel quale ciascuno lavora”, ha affermato Speranza.

Relativamente al secondo asse concernente dosi e somministrazione dei vaccini, il Ministro ha affermato che “se tutti i processi autorizzativi andassero a buon fine, le dosi saranno distribuite agli Stati membri in proporzione alle rispettive popolazioni a partire dal 1° trimestre del 2021 e con una più significativa distribuzione delle dosi nel 2° e 3° trimestre, per completarsi sostanzialmente nel 4° trimestre. L’Italia, in base agli accordi stipulati, potrà contare sulla disponibilità delle seguenti dosi:

  • AstraZeneca 40,38 milioni
  • Johnson & Johnson 53,84 milioni
  • Sanofi 40,38 milioni
  • Pfizer/BNT 26,92 milioni
  • CureVac 30,285 milioni
  • Moderna 10,768

Illustrando il terzo asse relativo ai tempi di autorizzazione dei vaccini, Speranza ha affermato che “la corsa contro il tempo che la comunità scientifica sta compiendo cammina di pari passo con la massima sicurezza ed il pieno rispetto di tutti i protocolli di garanzia e controllo”.

Il quarto asse individua le categorie da vaccinare con priorità: operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa per anziani, persone in età avanzata. “Naturalmente, con l'aumento delle dosi di vaccino – ha specificato il Ministro – saranno sottoposte a vaccinazione le altre categorie di popolazione”.

Il quinto asse è relativo a logistica, approvvigionamento, stoccaggio e trasporto che saranno di competenza del Commissario straordinario.

Il sesto asse riguarda la governance del piano di vaccinazione che verrà assicurata dal coordinamento costante tra il ministero della Salute, la struttura del Commissario straordinario e le Regioni e Province Autonome.

Il settimo asse concerne un moderno sistema informativo per gestire in modo efficace, integrato, sicuro e trasparente la campagna di vaccinazione.

Ed, infine, l’ottavo asse che prevede un’efficace farmacosorveglianza e una sorveglianza immunologica per assicurare il massimo livello di sicurezza nel corso di tutta la campagna di vaccinazione.

 “Dobbiamo lavorare tutti insieme per assicurare il pieno successo della campagna di vaccinazione, per sconfiggere definitivamente questo terribile virus, per creare le condizioni sanitarie per far ripartire l’Italia. Siamo un grande Paese. Non dobbiamo dimenticarlo mai. Dimostriamo ancora una volta di essere all’altezza delle sfide più difficili”, ha concluso il ministro Speranza.

fonte http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5202

COVID-19: AIFA limita l’uso di remdesivir in casi selezionati e consente idrossiclorochina solo in studi clinici randomizzati a domicilio

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il 26 novembre 2020, sulla base dei più recenti studi, un aggiornamento delle schede relative all’utilizzo di idrossiclorochina, remdesivir e eparina per la terapia dei pazienti affetti da COVID-19.

Per quanto riguarda il remdesivir, l’Agenzia stabilisce che, alla luce delle nuove evidenze disponibili, anche nell’ambito della popolazione ammessa alla rimborsabilità (soggetti con polmonite da COVID-19 in ossigenoterapia che non richiedono ossigeno ad alti flussi o ventilazione meccanica o ECMO e con insorgenza dei sintomi da meno di 10 giorni), l’utilizzo potrà essere considerato esclusivamente in casi selezionati, dopo una accurata valutazione del rapporto benefici/rischi.

AIFA conferma la sospensione dell’autorizzazione all’utilizzo off-label dell’idrossiclorochina sia per l’uso terapeutico (ospedaliero e territoriale) sia per l’uso profilattico, sulla base delle evidenze che si sono progressivamente accumulate e che dimostrano la completa mancanza di efficacia a fronte di un aumento di eventi avversi, seppur non gravi. L’utilizzo nei pazienti non gravi e nelle fasi iniziali della malattia può essere consentito solo nell’ambito di studi clinici randomizzati, in quanto al momento le evidenze, seppur tendenzialmente negative, sono ancora limitate.

Quanto all’utilizzo delle eparine, la scheda è aggiornata con una revisione critica delle ultime evidenze di letteratura e riporta in modo chiaro le prove di efficacia e sicurezza disponibili sia relativamente al dosaggio profilattico, sia al dosaggio intermedio/alto.

https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-aifa-limita-l-uso-di-remdesivir-in-casi-selezionati-e-consente-idrossiclorochina-solo-in-studi-clinici-randomizzati-a-domicilio

AIFA firma appello "Nature" - Un network europeo di agenzie nazionali per la risposta all'emergenza COVID-19 e ad altre epidemie

Comunicato n. 609 del 28 ottobre 2020

La pandemia ha mostrato la debolezza dei sistemi sanitari nazionali europei. 

È tempo che l’Unione europea si impegni a proteggere i suoi cittadini, fissando nuovi e più ambiziosi standard in termini di protezione, salute e sicurezza sociale.

Un obiettivo che può essere raggiunto realizzando Piani sanitari nazionali che includano le Agenzie nazionali di riferimento per le malattie infettive potenzialmente epidemiche, strettamente connesse in un network europeo.

È l’appello lanciato alle Istituzioni europee, attraverso la prestigiosa rivista Nature, da 15 ricercatori di istituzioni sanitarie, agenzie governative, università e organizzazioni non governative in Italia, Francia, Usa, Germania, Portogallo e Regno Unito.

Tra gli italiani, le firme del Direttore Generale dell’AIFA, Nicola Magrini, del direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’, Giuseppe Ippolito, e del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

Il documento propone che siano affidati alle Agenzie UE, per la risposta (‘preparedness’) all’emergenza Covid-19 e altre epidemie, i compiti di sorveglianza per epidemie, promozione della cooperazione tra le agenzie nazionali e internazionali di salute pubblica, la redazione delle linee guida tecniche e protocolli clinici per la gestione delle malattie, il coordinamento della ricerca, incremento della capacità dei laboratori per individuare precocemente i nuovi patogeni e la creazione di uno staff in grado di implementare test su larga scala, contact tracing e misure di quarantena. Queste attività dovrebbero essere integrate con l’EU BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) annunciato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Se l’Europa investirà nella salute e nel benessere dei suoi cittadini - si legge ancora nell’appello - sarà in grado di giocare un ruolo fondamentale nei prossimi anni nel proporsi come il più avanzato modello politico a livello mondiale: democrazia, rispetto per i diritti umani e sociali, capacità di integrare la crescita economica con la protezione della salute e del benessere dei suoi cittadini, garantiti dallo Stato attraverso politiche pubbliche di supporto alla salute, all’educazione e alla sicurezza sociale”.

fonte 

www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-firma-appello-nature-un-network-europeo-di-agenzie-nazionali-per-la-risposta-all-emergenza-covid-19-e-ad-altre-epidemie

VACCINI E TERAPIE ANTICOVID

 Una cosa sui vaccini e sulle terapie contro la covid l'abbiamo imparata: anche se ci servono il prima possibile, non possiamo sacrificare alla fretta la sicurezza, oltre che la sicurezza di una ragionevole efficacia.
Ed è proprio per questo che, negli ultimi giorni, sono stati messi in pausa due importanti sperimentazioni farmacologiche contro il coronavirus, quella del vaccino anti-covid della Johnson & Johnson e quella di un trattamento a base di anticorpi monoclonali dell'azienda farmaceutica Eli Lilly.
ECCESSO DI SCRUPOLO. 
La Johnson & Johnson sta conducendo uno degli 11 trial clinici arrivati in Fase 3 su un potenziale vaccino anti-covid. Il preparato è basato su una singola dose di un adenovirus (un virus del raffreddore) modificato in modo da non potersi più replicare, e usato per introdurre nell'organismo la proteina "spike" che il SARS-CoV-2 usa per attaccare le cellule, in modo da indurre una risposta immunitaria.

I test coinvolgono 60.000 persone, dunque non è sorprendente che una di queste si possa ammalare: la pausa è stata decisa da un comitato di esperti indipendente (il comitato di controllo dei dati e della sicurezza, DSMB) per un'inaspettata malattia in uno dei volontari, sulla quale sarà necessario fare chiarezza. Non si sa ancora se il partecipante facesse parte del gruppo che ha ricevuto il vaccino o del gruppo di controllo, che ha avuto soltanto un placebo: potrebbe quindi trattarsi di uno stop momentaneo, non destinato a sfociare in una sospensione clinica vera e propria.

ANTICORPI CORAZZATI. Il trial di Eli Lilly è stato ideato per indagare i benefici di una terapia a base di anticorpi monoclonali (cloni cellulari dei più potenti anticorpi naturali contro il coronavirus) su centinaia di pazienti ricoverati in ospedale per CoViD-19, rispetto a un trattamento placebo.

Tutti i partecipanti allo studio hanno anche ricevuto il remdesivir, un altro farmaco antivirale in sperimentazione ormai usato di routine nei casi seri di covid.

Martedì 13 ottobre è stato chiesto agli sperimentatori di interrompere il reclutamento di nuovi volontari "per abbondanza di cautela", anche se non è chiaro quale condizione abbia portato a questa scelta.

Secondo i National Institutes of Health statunitensi che supportano la sperimentazione, lo stop è arrivato dopo che un comitato indipendente ha appurato che, dopo 5 giorni di trattamento, il gruppo di pazienti trattato con anticorpi mostrava una condizione clinica diversa dal gruppo tenuto a placebo: una differenza non meglio specificata ma che ha oltrepassato una certa soglia di sicurezza in precedenza fissata.

UNA SPERANZA CONCRETA. 

Una seconda valutazione del trial è attesa per il 26 ottobre. Nel frattempo, si continuerà a monitorare i pazienti già coinvolti. I trattamenti a base di anticorpi monoclonali sono tra le cure più promettenti contro la covid perché bloccano la capacità del coronavirus SARS-CoV-2 di attaccare le cellule e possono ridurre la gravità dei sintomi. Un'altra combinazione di questi super-anticorpi, messa a punto dalla Regeneron, è stata usata come terapia d'urto per curare dalla covid Donald Trump. Questi trattamenti sembrano funzionare meglio se somministrati a chi ha contratto l'infezione di recente: la non sicurezza di un tipo di combinazione non escluderebbe comunque la possibilità di usarne altre.

CONQUISTE NON SCONTATE. 

Le due pause a distanza di un paio di giorni l'una dall'altra ci ricordano che dietro a vaccini e medicinali, fiori all'occhiello della moderna medicina, ci sono anni di duro lavoro - fatti anche di stop momentanei, cambi di direzione, aggiustamenti.

fonte FOCUS SALUTE  https://www.focus.it/scienza/salute/corsa-ostacoli-vaccini-terapie-covid

AIFA abolisce anche per le minorenni l’obbligo di ricetta per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo

Non sarà più necessario l’obbligo della prescrizione medica per dispensare alle minorenni ulipistral acetato (EllaOne), il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto.
 
Lo ha stabilito l’Agenzia Italiana del Farmaco con la Determina n. 998 dello scorso 8 ottobre.

«Si tratta di uno strumento altamente efficace per la contraccezione d’emergenza per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto, entro i cinque giorni dal rapporto, – afferma il Direttore Generale di AIFA, Nicola Magrini - ed è anche, a mio avviso, uno strumento etico in quanto consente di evitare i momenti critici che di solito sono a carico solo delle ragazze. Voglio sottolineare che si tratta di contraccezione di emergenza e che non è un farmaco da utilizzare regolarmente».

«Al momento dell’acquisto in farmacia – aggiunge Magrini – il farmaco sarà accompagnato da un foglio informativo che ha lo scopo di promuovere una contraccezione informata ed efficace ed evitare un uso inappropriato della contraccezione di emergenza. In questa ottica, AIFA svilupperà presto un sito ad hoc, con informazioni e indicazioni approfondite sulla contraccezione.

La contraccezione, infatti, di cui la pillola anticoncezionale rappresenta una possibile opzione, consente a tutte le donne di programmare una gravidanza e, più in generale, la propria vita. Ricordo infine - conclude il Direttore Generale di AIFA - che il farmaco è dal 2017 nella lista dei farmaci essenziali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per questa indicazione, come parte dei programmi di accesso ai farmaci contraccettivi, e che le gravidanze nelle teenager sono un importante indicatore di sviluppo di una società, che va tenuto ai minimi livelli».

Si tratta di una svolta per la tutela della salute fisica e psicologica delle adolescenti. La maggior parte delle gravidanze adolescenziali, infatti, non sono pianificate e molte terminano con un aborto.

L’evento nascita nelle adolescenti si accompagna spesso a situazioni di rischio, connesse sia alla difficoltà della giovane madre di accedere ai servizi materno-infantili, sia a una serie di problematiche di notevole portata sul piano interpersonale e psicologico: le madri adolescenti, infatti, hanno non solo meno probabilità di portare a termine gli studi e di conseguenza una minore possibilità di occupazione e di futuro inserimento nel mondo del lavoro, ma anche maggiori probabilità di crescere i propri figli da sole e in povertà.

La gravidanza adolescenziale, inoltre, è associata a un più elevato rischio di morbosità/mortalità perinatale.

Infatti, come evidenziato nel giugno 2020 nella Relazione al Parlamento del Ministro della Salute, secondo i dati 2018, «l’aumento dell’uso della contraccezione d’emergenza - levonorgestrel (Norlevo), la “pillola del giorno dopo”, e ulipistral acetato (EllaOne), la “pillola dei 5 giorni dopo” - ha inciso positivamente sulla riduzione delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), che è in continua e progressiva diminuzione dal 1983».

Eliminare l’obbligo di ricetta per la contraccezione di emergenza per le minorenni intende favorire, dunque, il raggiungimento dell’ambiziosa meta della riduzione del tasso di concepimento sotto i 18 anni nel quadro di miglioramento, in particolare, della salute sessuale delle adolescenti e, più in generale, della salute pubblica.


Pubblicato il: 10 ottobre 2020 fonte https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-abolisce-anche-per-le-minorenni-l-obbligo-di-ricetta-per-la-contraccezione-di-emergenza-fino-a-cinque-giorni-dopo

Covid-19: indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena


La circolare chiarisce che:

  • l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
  • La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.


Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).


Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).


Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).


Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:

  • eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
  • prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
  • non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
  • promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

Data di pubblicazione: 12 ottobre 2020, ultimo aggiornamento 13 ottobre 2020

Nobel per la Medicina 2020 agli scopritori del virus dell'epatite C

Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2020 è stato conferito a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la scoperta del virus dell'epatite C, una conquista scientifica fondamentale per la lotta a questa malattia del fegato. L'epatite C ha origine dal contatto diretto con il sangue di qualcuno già infettato dal virus, ed è causa di malattie croniche gravi del fegato come la cirrosi e il cancro.

Prima del lavoro di questi tre scienziati si conoscevano i virus di epatite A e B, ma la maggior parte delle forme di epatite dovute al contagio attraverso il sangue rimaneva senza una spiegazione. La scoperta di questa tipologia di epatite ha permesso di diagnosticare i casi rimanenti e salvare milioni di vite.

Alla metà degli anni '70, le ricerche di Harvey J. Alter dimostrarono l'esistenza di un virus ancora sconosciuto che costituiva una causa comune di epatiti croniche. Alla fine degli anni '80, Michael Houghton utilizzò una strategia non ancora testata per isolare il genoma del nuovo virus, che fu chiamato virus dell'epatite C. Charles M. Rice fornì la conferma finale del fatto che questo virus da solo potesse causare epatite.

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UN VIRUS SCONOSCIUTO. L'epatite è un'infiammazione del fegato dovuta soprattutto a infezioni virali, ma anche a contaminazioni ambientali (per esempio a cibo contaminato) o a malattie autoimmuni. Esistono due forme principali di epatite: l'epatite A, trasmessa soprattutto da acqua o cibo inquinato, non porta in genere a conseguenze a lungo termine; la seconda forma di epatite, trasmessa attraverso il sangue e altri fluidi corporei di pazienti infetti, è più insidiosa perché può rimanere silenziosa per anni prima della comparsa dei sintomi e può condurre alla comparsa di cirrosi (la formazione di tessuto fibroso nel fegato) o di cancro al fegato.

PER ESCLUSIONE. Negli anni '60, lo scienziato statunitense Baruch Blumberg intuì che una forma di epatite trasmessa attraverso il sangue era causata da un virus che chiamò virus dell'epatite B: la scoperta, che valse a Blumberg un Nobel per la medicina nel 1976, portò allo sviluppo di un test diagnostico e di un vaccino contro questo patogeno. 

Ma la lotta all'epatite non era finita. In quegli anni, Harvey J. Alter lavorava ai National Institutes of Health statunitensi e si occupava di studiare l'incidenza di epatiti nei pazienti che avevano ricevuto trasfusioni di sangue. Nonostante i test per il virus dell'epatite B appena scoperto riuscissero ad evitare molti contagi, alcuni pazienti continuavano ad ammalarsi. In quegli anni fu sviluppato anche il test per l'epatite A, e così divenne presto chiaro che i nuovi casi non erano riconducibili a nessuno di questi due virus. Doveva essercene un terzo.

IL PROFILO DEL KILLER. Alter mostrò che il sangue dei pazienti con epatite "misteriosa" poteva trasmettere la malattia agli scimpanzé, unici ospiti suscettibili a parte l'uomo. Concluse anche che l'agente infettivo aveva le caratteristiche di un virus, "non-A" e "non-B". Il patogeno sconosciuto sembrava in grado di eludere tutte le tecniche tradizionalmente usate per dare la caccia ai virus. Per caratterizzarlo ci volle più di un decennio.

Michael Houghton, che lavorava per una casa farmaceutica, la Chiron, intraprese un lavoro certosino per isolare la sua sequenza genetica a partire da una collezione di frammenti di DNA di acidi nucleici trovati nel sangue di uno scimpanzé infetto. La maggior parte di questi frammenti proveniva dal genoma dell'animale, ma Houghton predisse - correttamente - che parte di questi doveva derivare dal virus sconosciuto.

Ulteriori studi sul siero di pazienti con epatite permisero di determinare che alla base della malattia doveva esserci un nuovo virus a RNA appartenente alla famiglia dei Flavivirus: il virus dell'epatite C. La presenza di anticorpi nel sangue dei pazienti colpiti dall'epatite misteriosa implicava che il virus fosse proprio l'agente sconosciuto che tutti cercavano.

IL VERO COLPEVOLE. L'ultimo tassello di queste ricerche si deve a Charles M. Rice, ricercatore della Washington University di St. Louis, che si accorse che una regione non ancora caratterizzata alla fine del codice genetico del virus dell'epatite C poteva essere importante per la sua replicazione. Con tecniche di ingegneria genetica, Rice generò una variante del virus dell'epatite C che includeva questa regione appena descritta del codice genetico del virus e la iniettò nel fegato degli scimpanzé, causando alterazioni patologiche analoghe a quelle osservate nei pazienti. L'esperimento fornì la prova finale del fatto che il virus dell'epatite C, da solo, poteva causare la malattia misteriosa osservata nei pazienti reduci da trasfusione.

L'IMPORTANZA DELLA SCOPERTA. Grazie al lavoro di questi scienziati oggi sono disponibili esami del sangue in grado di identificare il virus dell'epatite C: in molte parti del mondo il rischio di epatite da trasfusione è stato praticamente eliminato. Queste scoperte hanno anche permesso di sviluppare rapidamente farmaci antivirali che prendono di mira il patogeno, grazie ai quali la malattia può oggi essere curata e potrebbe in futuro essere eradicata. Per riuscirci sarà necessario far arrivare test e medicinali in ogni parte del Pianeta e non solo nei Paesi industrializzati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 70 milioni di persone al mondo abbiano attualmente l'epatite C e che 400.000 ogni anno muoiano per le sue conseguenze.

CHI I SONO I LAUREATI PER IL NOBEL 2020

Harvey J. Alter è nato nel 1935 a New York. Nel 1961 entra a far parte del National Institutes of Health (NIH). Dopo diversi anni alla Georgetown University, nel 1969 è tornato all'NIH.

Michael Houghton è invece nato nel Regno Unito negli anni '50. Attualmente è professore di virologia all'Università dell'Alberta, in Canada, dove è anche direttore de "Li Ka Shing Applied Virology Institute", ma soprattutto ricopre la carica di "Canada Excellence Research" in virologia: si tratta di una delle cariche e dei premi più prestigiosi di tutto il mondo, finanziato dal governo canadese con contributi fino a 10 milioni di dollari per condurre ricerche in vari campi della scienza.

Charles M. Rice è nato nel 1952 a Sacramento. Dal 2001 è professore ordinario presso la Rockefeller University di New York. Fino al 2018 è stato direttore scientifico ed esecutivo del Centro per lo Studio sull'epatite C presso la stessa università.

UN PO' DI STORIA. Dal 1901 a oggi, 222 scienziati sono stati insigniti del Nobel per la Fisiologia o la Medicina. Il più giovane a riceverlo fu il medico canadese Frederick Grant Banting, nel 1923, per la scoperta dell'insulina: aveva 32 anni. Il più anziano vincitore del Nobel in questo settore è invece lo statunitense Peyton Rous, che fu premiato nel 1966 per la scoperta dei virus che causano tumori. Nella lista dei vincitori del Nobel per la Fisiologia o la Medicina compaiono solo 12 donne - un fatto che racconta molto sugli equilibri di genere nel mondo accademico. Tra queste c'è l'italiana Rita Levi Montalcini, che fu premiata nel 1986 per la scoperta dei fattori di crescita, proteine che regolano le funzioni cellulari essenziali. 

QUESTIONI DI FAMIGLIA. Questo Nobel è stato spesso suddiviso tra colleghi legati anche nella vita, come i coniugi cechi Gerty Cori e Carl Cori, premiati con Bernardo Houssay nel 1947 per i loro studi su come il glicogeno (una fondamentale riserva energetica delle cellule) viene risintetizzato dall'organismo, o la coppia May-Britt Moser - Edvard I. Moser, premiata insieme a John O'Keefe nel 2014 per la scoperta di cellule che si occupano del posizionamento nel cervello.

fonte Focus 

https://www.focus.it/scienza/salute/premio-nobel-medicina-2020-alter-houghton-rice

LA SICUREZZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Entrerà in vigore il 24 settembre 2020 la nuova legge 113/2020 che, nel dettare disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, istituisce presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita' istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all'entita' e alla frequenza di episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilita' nell'ambiente di lavoro

Le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni  e si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita'

SCARICA IL TESTO DI LEGGE 

AIFA: vaccini influenzali per la stagione 2020-2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Determina dell’AIFA che autorizza l’aggiornamento, per la stagione 2020-2021, della composizione dei vaccini influenzali autorizzati secondo procedura registrativa nazionale, di mutuo riconoscimento e decentrata (Determinazione  AAM/PPA N° 478/2020).

Sono inoltre autorizzati i vaccini influenzali approvati secondo la procedura registrativa centralizzata coordinata dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) (disponibili nei "Documenti correlati").

La composizione di tutti i vaccini influenzali per la stagione 2020-2021 segue le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’EMA.

L’AIFA, in accordo alla Circolare del Ministero della Salute del 5 giugno 2020 (“Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021”), ricorda che, per la nostra situazione climatica e per l’andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è quello autunnale, generalmente a partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre. Vista l’attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall’inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione.

La protezione indotta dal vaccino comincia circa due settimane dopo la vaccinazione e perdura per un periodo di sei/otto mesi per poi decrescere. Per tale motivo, poiché i ceppi virali in circolazione possono mutare, è necessario sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale all’inizio di ogni nuova stagione influenzale.

L’AIFA ricorda che, oltre alle misure di protezione e cura basate su vaccinazioni e all’eventuale uso di farmaci antivirali, una misura importante nel limitare la diffusione dell’influenza è rappresentata da una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie (ad esempio lavare regolarmente e frequentemente le mani con acqua e sapone; coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si tossisce e starnutisce e poi gettarlo nella spazzatura; aerare regolarmente le stanze in cui si soggiorna).

L’AIFA invita a segnalare le sospette reazioni avverse che si verificassero dopo la somministrazione di un vaccino, in quanto le segnalazioni contribuiscono al monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio dei vaccini come di ogni altro medicinale.

Si ricorda che gli operatori sanitari sono tenuti a segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa osservata.

È inoltre possibile effettuare una segnalazione spontanea di sospetta reazione avversa secondo una delle modalità indicate nella sezione dedicata, accessibile dal box "Link correlati" del sito aifa 


Pubblicato il: 04 settembre 2020 fonte https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-vaccini-influenzali-per-la-stagione-2020-2021

DISPOSITIVI MEDICI IL PRIMO REPORT DEL MINISTERO DELLA SALUTE SU SEGNALAZIONI INCIDENTI

La pubblicazione offre una panoramica su quella che è la costante attività di vigilanza sui dispositivi medici, svolta dal ministero per garantire la circolazione sul territorio nazionale di prodotti sicuri ed efficaci per i pazienti, gli utilizzatori e gli operatori sanitari.

Il Rapporto contiene un'analisi dei dati relativi all'anno 2018 sugli incidenti con dispositivi medici, raccolti nella banca dati del sistema di vigilanza su segnalazione degli operatori sanitari e dei fabbricanti. Dal Rapporto è esclusa l’analisi dei dispositivi in vitro.

La pubblicazione è articolata in due sezioni:

  • la prima riguarda la descrizione dei dati sugli incidenti verificatisi nell’anno 2018, con particolare attenzione alle categorie di dispositivi medici che hanno presentato una maggiore frequenza di incidente;

  • la seconda fornisce approfondimenti su alcune tematiche di particolare interesse emerse nell’anno 2018.

Il sistema di sorveglianza del ministero della Salute ha registrato, nell’anno 2018, 6.068 incidenti con i dispositivi medici, numero sostanzialmente stabile rispetto all’anno 2017.

Delle segnalazioni di incidente, il 77% vede coinvolti dispositivi medici appartenenti alle categorie della CND - Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici: dispositivi impiantabili attivi, dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi, apparecchiature sanitarie e relativi componenti, accessori e materiali, dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta e dispositivi per apparato cardiocircolatorio.

Con riferimento alla regione di registrazione dell’evento il Rapporto mette in evidenza una forte disomogeneità territoriale di segnalazione, facendo supporre fenomeni, più o meno marcati, di under-reporting.

Nella seconda sezione del Rapporto sono riportati alcuni approfondimenti relativi a impianti protesici mammari, ad apparecchiature sanitarie e componenti e a dispositivi medici di interesse cardiovascolare (dispositivi per la funzionalità cardiaca e protesi vascolari e cardiache).


Consulta il Rapporto sulle attività di vigilanza sui dispositivi medici

FONTE http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano%26menu=notizie%26p=dalministero%26id=5005

Data di pubblicazione: 25 agosto 2020, ultimo aggiornamento 25 agosto 2020

ELEMENTI DI PREPARAZIONE E RISPOSTA A COVID-19 NELLA STAGIONE AUTUNNO INVERNALE

Aumenta il tasso di incidenza di casi di Covid-19 in Europa. I casi nel mondo sono prossimi ai 20 milioni, con 716.075 decessi. Questi i dati degli ultimi report dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). In Italia complessivamente dal 30 gennaio al 29 luglio 2020 sono stati notificati al sistema di sorveglianza integrato, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, 246.602 casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, di cui 34.213 morti (letalità complessiva 13,9%).

L’OMS e il ECDC indicano il rischio di assistere ad ulteriori aumenti di casi nei prossimi mesi se non saranno assunte misure di prevenzione e controllo.

In questo scenario, al fine di fronteggiare in modo ottimale un eventuale aumento di casi di SARS-CoV-2 che si dovesse verificare nella stagione autunno-invernale, il ministero della Salute ha emanato l’11 agosto la circolare “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale”, predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il ministero della Salute e il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome.

Il documento, partendo dall’analisi delle criticità affrontate nelle prime fasi dell’epidemia e dei punti di forza messi in campo, fornisce elementi di preparazione e risposta analizzando i possibili scenari futuri. In particolare la circolare sottolinea che gli scenari per l’autunno, in termini di impatto sul sistema sanitario, dipenderanno molto da alcune incognite: trasmissibilità di SARS-CoV-2 a fine estate,  trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle scuole, grado di accettazione delle misure igienico-sanitarie e comportamentali per la prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 da parte della popolazione generale, capacità di risposta da parte dei sistemi di prevenzione e controllo.

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Data di pubblicazione: 12 agosto 2020, ultimo aggiornamento 12 agosto 2020

VISITE ODONTOIATRICHE E COVID 19 L'OMS CONSIGLIA DI RIMANDARE LE VISITE NON URGENTI

L'Organizzazione mondiale della sanità al fine di contenere i contagi da Coronavirus consiglia di rimandare i trattamenti odontoiatrici non urgenti salvo “tutti gli interventi urgenti o di emergenza per la salute orale che sono vitali per preservare il funzionamento orale di una persona, gestire il dolore grave o garantire la qualità della vita”, ciò è stato affermato  in un articolo  il cui scopo  è quello di affrontare esigenze e considerazioni specifiche per i servizi essenziali di salute orale nel contesto di COVID-19 in conformità con le linee guida operative dell'OMS sul mantenimento dei servizi sanitari essenziali.

La Posizione dell'OMS non condivisa dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi) che risponde in una nota: "Lo studio dentistico è un luogo sicuro”.

 

COVID-19 – AlFA autorizza la sperimentazione di fase I del vaccino ReiThera in Italia

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato la sperimentazione di fase I sul vaccino anti-COVID-19 prodotto dall’azienda bio-tecnologica italiana ReiThera.
Lo studio è stato già valutato positivamente dall’Istituto Superiore di Sanità e ha ottenuto il parere favorevole del Comitato etico dell’INIMI Spallanzani.
Si tratta di uno studio di fase I che ha l’obiettivo di valutare la sicurezza e l'immunogenicità del vaccino GRAd-COV2, basato su un vettore adenovirale e rivolto contro il Coronavirus 2 responsabile della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2). GRAd-COV2 ha dimostrato di essere sufficientemente sicuro ed immunogenico nei modelli animali.
Lo studio prevede l’arruolamento di 90 volontari sani in due coorti sequenziali (coorte di adulti e coorte di anziani). La coorte degli adulti arruolerà 45 soggetti sani di età compresa tra 18 e 55 anni. La coorte degli anziani arruolerà 45 soggetti sani di età compresa tra 65 e 85 anni. Entrambe le coorti sono definite per avere tre bracci di trattamento a tre dosi crescenti composti da 15 partecipanti ciascuno, per un totale di 6 gruppi. L’arruolamento inizierà dalla coorte 1 e procederà in maniera sequenziale, previa verifica dei dati di sicurezza ai differenti step.
Il progetto di sviluppo del vaccino è sostenuto dal Ministero della Ricerca con il CNR e dalla Regione Lazio.
La sperimentazione sarà condotta presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani” di Roma e il Centro Ricerche Cliniche Verona.

LA RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE, SALVO OMISSIONI, E' "SOSPESA"

imagesPC E LIBRI

A Seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del  DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76  Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, entrato in vigore il 17/07/2020,  la Responsabilità Erariale ossia La responsabilita' dei soggetti  sottoposti  alla  giurisdizione della  Corte  dei  conti  in  materia  di  contabilita'  pubblica è modificata come segue:

Art 21 
All'articolo 1, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 
"La  prova  del  dolo richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.". 
 
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in  vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in materia di contabilita' pubblica per l'azione di  responsabilita'  di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del danno  conseguente  alla  condotta  del soggetto agente e' da  lui  dolosamente  voluta. 
La  limitazione  di responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. 

Una nuova specialità Medico-Chirurgica "Medicina e Cure Palliative”

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Una nuova specialità medico-chirurgica “Medicina e Cure Palliative”

E’ in via di approvazione il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che a decorrere dall’anno accademico 2021/2022, istituisce la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge , saranno disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi ei relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione.

E' altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell’ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

 

Prescrizione della terapia anticoagulante orale con AVK e NAO/DOAC nei pazienti con Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV)

Comunicato n. 601 del 26 giugno 2020

AIFA NOTA 97: RESTANO PER ORA I PIANI TERAPEUTICI, SARANNO PRESTO INFORMATIZZATE LE NUOVE SCHEDE DI PRESCRIZIONE

Al fine di favorire una completa e corretta informazione dei pazienti e degli operatori sanitari, l’Agenzia Italiana del Farmaco ritiene necessarie alcune precisazioni sui piani sanitari.

Proprio per agevolare il percorso di presa in carico di una classe terapeutica finora prescrivibile solo da parte dello specialista e migliorare la competenza e l'appropriatezza gestionale e terapeutica, la Nota 97 fornisce una chiara guida alla prescrizione e una serie di raccomandazioni pratiche sulla gestione della terapia anticoagulante orale con AVK e NAO/DOAC in occasione di procedure diagnostiche e interventi chirurgici nei pazienti con Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV).

In quest’ottica il piano terapeutico dello specialista, precedentemente previsto, è sostituito da una scheda di prescrizione e di monitoraggio, attualmente in formato cartaceo.

• La Nota 97 introduce regole specifiche e raccomandazioni per il medico rispetto alla prescrizione e all’uso appropriato di tutti i farmaci anticoagulanti orali, dagli inibitori della vitamina K, fino agli inibitori diretti della trombina o del fattore Xa (cosiddetti NAO/DOAC).

• La Nota 97 non abroga l’obbligo di compilazione dei PT informatizzati attualmente disponibili sulla piattaforma AIFA da parte dei medici specialisti autorizzati, ma, in questa fase di emergenza, consente anche al medico di medicina generale e a tutti i medici specialisti del SSN il rinnovo dei piani terapeutici già in uso o la prescrizione di nuovi trattamenti attraverso la compilazione di una scheda cartacea di valutazione, prescrizione e follow-up.

• Seguirà l’informatizzazione di tale scheda al fine di continuare a garantire l’accesso a questa importante categoria di medicinali con una modalità controllata e sicura, un adeguato follow-up dei pazienti e un accesso omogeneo sul territorio nazionale; a quel punto la scheda di valutazione, prescrizione e follow-up potrà diventare l’unica modalità prescrittiva di tali farmaci.

• I piani terapeutici sono comunque uno strumento importante di controllo dell’uso appropriato dei medicinali sulla base sia delle migliori evidenze disponibili, che delle disposizioni regolatorie. Ciò è tanto più vero nel caso di medicinali rilevanti sul piano terapeutico, ma anche dal punto di vista economico, laddove un uso inappropriato comporterebbe una sottrazione di risorse e/o un utilizzo complessivamente inefficiente delle risorse pubbliche.

https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/nota-97-restano-per-ora-i-piani-terapeutici-saranno-presto-informatizzate-le-nuove-schede-di-prescrizione

VENDITA AL PUBBLICO MEDICINALE CONTENENTE OPPIOIDE

Medicinali contenenti oppioidi: nuove avvertenze da aggiungere sulle etichette
 
Comunicazione rivolta alle aziende titolari di AIC dei medicinali oppioidi vendibili al pubblico (con esclusione di quelli ad esclusivo uso ospedaliero) relativa alla richiesta di presentazione di variazione delle condizioni dell'AIC.
FONTE 

https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/medicinali-contenenti-oppioidi-nuove-avvertenze-da-aggiungere-sulle-etichette

FORMAZIONE ECM PSICOLOGI

Delibera sull’obbligo formativo per la professione dello Psicologo

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 10 giugno u.s., ha adottato una delibera secondo cui a decorrere dal triennio formativo 2020/2022 tutti gli psicologi sono soggetti all'obbligo formativo ecm. 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

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Contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi
Sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali.
 
Art. 38 della Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 (GU n.143 del 6-6-2020)
 
Disposizioni urgenti in materia contrattuale  per la medicina convenzionata

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessita' connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, e' riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanita' in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonche' i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilita' a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

4. I medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali.

5. Le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarra' delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e' riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanita' in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
 
 
 
 

Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19

Assicurare una ripartenza in sicurezza dell’attività odontoiatrica. Questo lo scopo del documento "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19" realizzato dal Tavolo tecnico di odontoiatria, insediatosi su proposta del Viceministro Sen.Pierpaolo Sileri, composto da Prof. Enrico Gherlone (referente del tavolo tecnico), Prof.ssa Antonella Polimeni, dott. Fausto Fiorile, dott. Raffaele Iandolo, dott. Carlo Ghirlando.

Il documento, validato dal Comitato tecnico scientifico, offre indicazioni cliniche procedurali di riferimento riguardanti gli standard minimi di sicurezza che gli studi odontoiatrici dovranno adottare al fine di ridurre al minimo il rischio di trasmissione di infezione in ambito odontoiatrico, poiché ogni paziente va considerato come potenzialmente contagioso. Come sottolineato dal Prof Gherlone nell'introduzione, l’importante è che non si scenda al di sotto del livello indicato poiché in questo caso non sarà garantita la sicurezza del paziente e degli operatori.

Completano la descrizione delle procedure di sicurezza grafiche, tabelle riassuntive, questionari per il triage telefonico e in studio, esempi operativi di informazione e consenso.

Consulta il documento

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4835

Data di pubblicazione: 30 maggio 2020 , ultimo aggiornamento 30 maggio 2020

CIRCOLARE MEDICO DEL LAVORO

Il 24 aprile 2020, è stato integrato e modificato il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020.

Il 9 aprile 2020 il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

Sulla scorta di questi due documenti e in linea coi loro principi, il Ministero ha emanato una circolare contenete indicazioni operative relative alle attività del medico competente, richiamando l’attenzione su questa figura nella fase di riapertura delle attività produttive sospese in corso di pandemia da SARS-COV.

Se, infatti, il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.

Leggi la circolare 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Per approfondire:

Data di pubblicazione: 29 aprile 2020, ultimo aggiornamento 29 aprile 2020

Ordinanza del ministro Speranza con nuove restrizioni per fermare il contagio

Di seguito le misure stabilite nell'ordinanza, che avranno validità fino al 25 marzo:

  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
  • restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Leggi l'ordinanza.

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fonte http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano%26menu=notizie%26p=dalministero%26id=4283" style="color: rgb(159, 0, 56); font-weight: bold; font-size: 1em;">

Data di pubblicazione: 20 marzo 2020, ultimo aggiornamento 21 marzo 2020

Covid-19, ricetta medica via email o con messaggio sul telefono

“Dobbiamo fare di tutto per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del virus Covid-19. Puntiamo con forza sulla ricetta medica via email o con messaggio sul telefono. Un passo avanti tecnologico che rende più efficiente tutto il sistema sanitario nazionale”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta la firma, in queste ore, da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile di un’ordinanza che consente ai cittadini di ottenere dal proprio medico il “Numero di ricetta elettronica” senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo. Si tratta di un’ulteriore misura che viene incontro alla necessità di limitare la circolazione dei cittadini e di arrestare i contagi del nuovo coronavirus.

“Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore – si legge nell’ordinanza – l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica tramite:

  • trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);

  • comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;

  • comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico”.

Nella stessa ordinanza, disposta di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, vengono disciplinate anche tutte le modalità operative per farmacie e ASL per i farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale e per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente dei pazienti.

Data di pubblicazione: 20 marzo 2020

AIFA e Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Napoli avviano uno studio per l'utilizzo di Tocilizumab nella malattia COVID 19

AIFA annuncia l’autorizzazione dello studio TOCIVID-19 che valuterà l’efficacia e la sicurezza del tocilizumab nel trattamento della polmonite in corso di COVID-19.

Lo studio è promosso dall’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’IRCCS di Reggio Emilia, e con la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, ed è frutto di una stretta collaborazione tra diverse istituzioni pubbliche per valutare l’impatto di questo farmaco (approvato per l’artrite reumatodie) che ha recentemente ricevuto segnalazioni di possibili benefici nei malati di coronavirus.

Due gli obiettivi:

  • produrre dati scientificamente validi sul trattamento
  • consentire che l’uso attualmente già diffuso possa avviare un nuovo percorso che consenta di tracciare tutti i trattamenti e valutarne in maniera sistematica l’impatto terapeutico.

Sono previsti due gruppi di pazienti, ma il trattamento sarà uguale per tutti.

Il primo gruppo (studio di fase 2) verificherà una ipotesi di riduzione della mortalità a un mese. Saranno trattati 330 pazienti ricoverati per polmonite da COVID-19 che mostrino i primi segni di insufficienza respiratoria o che siano stati intubati entro le ultime 24 ore.

Il secondo gruppo (raccolta dati o studio osservazionale) è stato concepito con l’obiettivo di migliorare le modalità di gestione dell’ emergenza in corso e includerà i pazienti già intubati da oltre 24 ore e i pazienti che siano già stati trattati prima della registrazione sia intubati che non intubati. Il numero di questi pazienti non è definito a priori poiché la numerosità deriverà dalla valutazione dei risultati della fase 2 e dall’andamento della pandemia.

Allo studio potranno partecipare tutti i centri clinici che ne faranno domanda e verrà gestito dalla piattaforma web del promotore (l’Istituto Pascale di Napoli) che da anni viene utilizzata presso l’Unità Sperimentazioni Cliniche per la conduzione di studi clinici internazionali in oncologia.

Lo studio sarà strettamente monitorato da un comitato di clinici e metodologi indipendenti che potranno verificare l’andamento dei risultati e valutarne la rilevanza.

clicca qui per leggere il comunicato stampa STUDIO PER L’UTILIZZO DI TOCILIZUMAB NELLA MALATTIA COVID 19. Comunicato Stampa – 17 Marzo 2020

fonte https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-e-istituto-nazionale-per-lo-studio-e-la-cura-dei-tumeri-di-napoli-avviano-uno-studio-per-l-utilizzo-di-tocilizumab-nella-malattia-covid-19

MISURE PER IL SSN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030)
(GU n.62 del 9-3-2020)
Vigente al: 10-3-2020
Capo I
Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera q), della
Costituzione, che prevede la competenza esclusiva dello Stato in
materia di profilassi internazionale;
Visto l'articolo 118, primo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020,
recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure di potenziamento della rete di assistenza
territoriale e delle funzioni del Ministero della salute;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari
regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1
Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia
intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti
dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come
individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive
modificazioni, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo
e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche
ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di
durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano
a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti
corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di
attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le
Universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I
predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui
all'articolo 17;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalita'
ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da
riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le
assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito
delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto formativo deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei
presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attivita' di
lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata
dello stato d'emergenza, integra il requisito dell'anzianita'
lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere
conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini
professionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati
in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana,
abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi
ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.
5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma
2, gli incarichi di cui ai commi 1, lettera a) conferiti, per le
medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto.
6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di
garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata
l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli
idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque
entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a
personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non
iscritto al competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario,
possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti
delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il
decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi di cui al presente
comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo
e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 2
Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al
Servizio sanitario nazionale
1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di
assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di
utilizzare personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti
dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione,
per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e
hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in
deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per
ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Per la spesa
relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2
costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per
l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico
2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le quali sia
disposta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020,
la sospensione delle attivita' di formazione superiore, l'esame
finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle
professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere
svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge, previa
certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio
pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le
indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della
salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 30 settembre 2016.
Art. 3
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende
e degli enti del SSN
1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di cui
all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente decreto, le regioni
procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del
personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4
Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale
e' consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo
determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attivita'
svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore
complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori
o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla
fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attivita'
svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore
complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico
provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti
superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. Il
periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente
durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano
il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del
Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i
medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il
percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attivita', svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza,
e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita', ferma
restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle
attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Art. 5
Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale
1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte
ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive
da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente,
nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.
Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di volontariato
1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il
periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime
di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 7
Sorveglianza sanitaria
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori
sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono
sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono
l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo
per COVID-19.
Capo II
Potenziamento delle reti assistenziali
Art. 8
Unita' speciali di continuita' assistenziale
1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di
garantire l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede
di continuita' assistenziale gia' esistente una unita' speciale ogni
50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita'
speciale e' costituita da un numero di medici pari a quelli gia'
presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta. Possono
far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o supplenti di
continuita' assistenziale; i medici che frequentano il corso di
formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i
laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di
competenza. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle
ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attivita' svolte
nell'ambito della stessa e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro
ad ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o
il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale
di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e
l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'
speciale per lo svolgimento delle specifiche attivita' devono essere
dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei
dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure
gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto
soccorso dovra' avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali
adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di
consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le
ordinarie attivita' assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla durata
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito
dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Art. 9
Assistenza a persone e alunni con disabilita'
1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la
sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del
personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di
concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di
servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con
disabilita' mediante erogazione di prestazioni individuali
domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attivita'
didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e
alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1,
lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo
2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a
tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno
facolta' di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, unita' speciali atte a garantire l'erogazione di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di
persone con disabilita' che presentino condizione di fragilita' o di
comorbilita' tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione
dei centri diurni per persone con disabilita'.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per
ossigenoterapia
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei
farmacisti titolari di farmacie private nonche' la federazione
nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome, entro il 31 luglio 2020, sono definite le
modalita' con cui si rende disponibile sul territorio nazionale,
attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero,
in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle
farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei
presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al
presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare le specifiche
modalita' tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati
in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche' le modalita' con
cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che
necessitano di terapia ai sensi del presente comma.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in
ragione dell'emergenza COVID-19, come stabilito dalla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute
puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate
mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla
legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui
all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Capo III
Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto
Art. 11
Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici
1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi
di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per
consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il
pagamento immediato o anticipato delle forniture.
2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi
di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente
alla urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui allo
stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti
attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri», e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo
della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilita'
contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui
sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha
posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci,
esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.
Art. 12
Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria
1. Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per il
potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla
gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il
Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei Soggetto
attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741,
e' autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 34
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e comunque anche in deroga ai
limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i
relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei
ventilatori.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 185
milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul
fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Capo IV
Altre disposizioni
Art. 13
Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario
1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture
pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza,
le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le
attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi
incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.
2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte
alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi
dell'articolo 17, paragrafo 2, ultimo periodo, della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano
le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai
CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione
appropriata, secondo modalita' individuate mediante accordo quadro
nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 14
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto
emergenziale
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a
carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19
mediante adeguate misure di profilassi, nonche' per assicurare la
diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione
emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell'articolo 10
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere
t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti
operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli
articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i
soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche'
gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di
Sanita', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a
garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di
assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio
di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la
comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli
articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino
necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito
dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento (UE) 2016/679, e' effettuata, nei casi in cui risulti
indispensabile ai fini dello svolgimento delle attivita' connesse
alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato
regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei
diritti e delle liberta' degli interessati.
4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le esigenze di
gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla
salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui
al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo
2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con
modalita' semplificate, anche oralmente.
5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23,
paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1
possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo
regolamento o fornire una informativa semplificata, previa
comunicazione orale agli interessati della limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al
comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati
personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle
ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali.
Art. 15
Sanzioni amministrative
1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva l'applicazione
delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione
degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei
gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata
altresi' con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30
giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto».
Art. 16
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive
disponibilita' di bilancio.
 
Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2,
5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per
l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia
e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.
 
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 marzo 2020

FORMAZIONE ECM

Chi è soggetto all’obbligo ECM? Quando inizia l’obbligo ECM?

Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario: Paragrafo Testo1.2 Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Si verifichi anche il comma 4 della Delibera della CNFC del 27/09/2018

fonte https://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx

AVVISO - Medici competenti, trienni formativi ECM 2014-2016 e 2017-2019

La Direzione generale della prevenzione del Ministero della SALUTE ricorda cheper i medici competenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 marzo 2009, è previsto il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale del programma triennale di educazione continua in medicina (ECM), con la possibilità di recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di ECM, come  previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente.

Tuttavia per il triennio ECM 2014-2016 con la delibera di AGENAS-Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 27 novembre 2018, "viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019.”

La direzione generale, sentito il competente ufficio legislativo, ritiene che tale possibilità possa estendersi anche ai medici competenti con le modalità e i tempi definite dalla delibera succitata.

Per quanto riguarda il triennio ECM 2017-2019, fatte salve eventuali future determinazioni, si deve fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 2 comma 2, del decreto ministeriale 4 marzo 2009. Pertanto, in riferimento al triennio formativo 2017-2019, il professionista ha tempo fino a tutto il 2020 per completare i crediti ECM con obbligo di comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio di apposita autocertificazione. Per motivi tecnici di gestione dell’elenco dei medici competenti si raccomanda di trasmettere l’autocertificazione, preferibilmente, entro il 31 gennaio 2021.

Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0

Il Ministero della Salute rende nota una nuova versione della Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0. La revisione e l’aggiornamento, frutto del lavoro della Direzione della Programmazione sanitaria e della Direzione della Prevenzione sanitaria, tengono conto delle evidenze emerse dalla versione del 2008, dei risultati dell’applicazione nella pratica quotidiana e delle modifiche introdotte dalle norme del settore.

Il documento sottolinea come la reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 può rappresentare un evento drammatico ed è sempre dovuta ad errore che può intervenire in momenti diversi del percorso.

Dai sistemi di emovigilanza attivi in alcuni Paesi risulta che circa il 55% di tutti gli eventi avversi gravi sono il risultato di un errore umano e le reazioni avverse dovute ad errori trasfusionali rappresentano circa il 78% di tutti gli eventi avversi e, tra queste, circa il 20% sono reazioni trasfusionali da incompatibilità AB0.

L’assenza o la mancata applicazione di procedure specifiche rappresenta un importante fattore di rischio che può determinare il verificarsi dell’evento durante una delle fasi del processo trasfusionale, dal prelievo del campione per la determinazione del gruppo sanguigno del ricevente fino alla trasfusione degli emocomponenti.

In Italia, la legge 21 ottobre 2005, n. 219 ha previsto il sistema di emovigilanza anche con lo scopo di raccogliere e monitorare le informazioni riguardanti gli eventi avversi riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue, compresi gli errori trasfusionali, e i near miss (quasi infortunio). I collettori delle informazioni del sistema di emovigilanza sono i Servizi Trasfusionali (ST) che registrano gli eventi che si verificano nell’ambito della propria organizzazione e notificano all’autorità regionale competente le reazioni indesiderate e gli incidenti gravi.

Le Direzioni aziendali delle Strutture sanitarie, secondo procedure individuate, provvedono alla segnalazione degli eventi sentinella attraverso il sistema informativo SIMES.

La Raccomandazione suggerisce che ciascuna organizzazione sanitaria effettui una dettagliata valutazione di tutte le tappe del processo trasfusionale al fine di identificare i punti critici e la messa in atto di misure di controllo contribuendo ad un miglioramento del sistema e ad una più elevata sicurezza trasfusionale. Sono fondamentali:

  • la definizione di procedure interne
  • il monitoraggio della applicazione di tali procedure
  • la predisposizione di programmi di formazione specifica per il personale.

Tra le novità, la Raccomandazione, riporta lo Schema di registrazione dei controlli pre-trasfusionali come da Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015.

Data di pubblicazione: 9 gennaio 2020, ultimo aggiornamento 9 gennaio 2020

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4007

DELIBERA OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2020-2022

La Commissione nazionale per la formazione continua con delibera del 18 dicembre 2019 ha stabilito che
L'obbligo formativo per il triennio 2020- 2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l'applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019. L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita tino al 31 dicembre 2020 per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020. Per coloro che si avvalgono della presente disposizione  non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario par.l.l, punti l e 2
 

Vitamina D: AIFA istituisce la Nota AIFA 96

L’Agenzia Italiana del Farmaco, con determinazione n. 1533/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana Serie generale n. 252 del 26 ottobre 2019, rende nota l’istituzione della Nota 96 , che regolamenta la prescrizione a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), nella popolazione adulta (età > 18 anni), dei medicinali con indicazione "prevenzione e trattamento della carenza di Vitamina D" (colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio, calcifediolo).

L’istituzione della Nota 96 si colloca nell’ambito delle attività di rivalutazione dell’appropriatezza prescrittiva che hanno condotto la Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, a ritenere opportuno introdurre nuovi criteri regolatori per la prescrivibilità a carico del SSN, nella popolazione adulta, della vitamina D.

Si specifica, infine, che, nelle more di un analogo processo di rivalutazione, restano al momento invariate le condizioni di rimborsabilità a carico del SSN di tali farmaci nella popolazione pediatrica.

SCARICA LA NOTA AIFA N.96


Pubblicato il: 27 ottobre 2019 su https://www.aifa.gov.it/-/vitamina-d-aifa-istituisce-la-nota-aifa-96

Obbligo formativo ECM delibera COMMISSIONE NAZIONALE

21/10/2019 - Obbligo formativo ECM per le professioni sanitarie non assoggettate all’obbligo ECM, prima dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n.3

Si rappresenta che la Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina durante la riunione del 25 luglio 2019 ha deliberato che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge dell’11 gennaio 2018 n. 3, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019.

https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=137

Nobel per la Medicina 2019 a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza


Due scienziati statunitensi e un inglese si sono aggiudicati il riconoscimento per gli studi sui meccanismi di adattamento delle cellule alla variazione di ossigeno: un processo fondamentale per la sopravvivenza, coinvolto anche in molte patologie.
 
nobel-fisiologia
 
William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza: i vincitori del Nobel 2019 per la Fisiologia.|NIKLAS ELMEHED

Il Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2019 è stato assegnato congiuntamente a William G. Kaelin Jr.Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza, per le loro ricerche su come le cellule riescono a rilevare e ad adattarsi alla disponibilità di ossigeno. Kaeling, di New York, è affiliato alla Harvard Medical School e all'Howard Hughes Medical Institute (USA). Ratcliffe, inglese, è Direttore della Ricerca clinica del Francis Crick Institute di Londra. Semenza, di New York, insegna e dirige un laboratorio di ricerca vascolare alla Johns Hopkins University, nel Maryland.

LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO. Gli organismi animali hanno bisogno di ossigeno per convertire il cibo in energia, ma i meccanismi molecolari con i quali le cellule rispondono ai cambiamenti dei livelli di ossigeno sono rimasti a lungo sconosciuti. I tre scienziati hanno fatto luce sulla regolazione dell'attività genetica che avviene in risposta alla variazione di ossigeno, in uno dei più fondamentali processi adattivi, che ha permesso agli animali di colonizzare habitat molto diversi e di vivere a diverse altitudini.

OBIETTIVO: SOPRAVVIVERE. Quando i livelli di ossigeno circostante mutano, le cellule animali vanno incontro a cambiamenti importanti nell'espressione genica. Queste alterazioni cambiano il metabolismo cellulare, influiscono sulla modellazione dei tessuti e su risposte fondamentali come la ventilazione e il battito cardiaco. 

Come spiega il Guardian, in questo caso è un vero Nobel alla fisiologia, perché riguarda un meccanismo base di funzionamento delle cellule. Quando il corpo si trova in deprivazione di ossigeno, salgono i livelli di eritropoietina (EPO), e con essa aumenta la produzione di globuli rossi che trasportano ossigeno nell'organismo. Ma come fa la scarsità di ossigeno a scatenare questa risposta? Kaelin, Ratcliffe e Semenza hanno trovato la risposta a questa domanda.

Hanno scoperto che quando l'ossigeno cala, aumentano i livelli di un complesso proteico, chiamato HIF (Hypoxia Inducible Factor). In condizioni normali di ossigeno, il complesso HIF viene degradato rapidamente. Ma quando l'ossigeno è scarso, si accumula e si lega a segmenti di DNA vicino al gene che codifica per l'eritropoietina. 

IN SALUTE E IN MALATTIA. La capacità di rilevare la quantità di ossigeno disponibile è alla base di moltissimi processi fisiologici. Permette alle cellule di adattare il loro metabolismo in condizioni di stress - per esempio un intenso esercizio fisico. Un altro esempio di processo adattivo controllato dal rilevamento dell'ossigeno è la generazione di nuovi vasi sanguigni e la produzione di globuli rossi. Anche il nostro sistema immunitario e la formazione di vasi sanguigni e della placenta durante lo sviluppo fetale sono regolati dai sensori cellulari per l'ossigeno.

Le condizioni fisiologiche o patologiche in cui è cruciale la rilevazione cellulare dell'ossigeno. | MATTIAS KARLÉN

Questo meccanismo è cruciale anche in molte patologie. I pazienti con insufficienza renale soffrono spesso di gravi forme di anemia dovute alla scarsa espressione di eritropoietina, un ormone prodotto dalle cellule renali che regola la produzione di globuli rossi da parte del midollo osseo. Ma i sensori cellulari per l'ossigeno hanno un ruolo importante anche nella proliferazione delle cellule tumorali, perché vengono utilizzati per stimolare la formazione di vasi sanguigni e favorire la diffusione di cellule malate.

Nuovi filoni di ricerca farmacologica si concentrano oggi sulla possibilità di bloccare, o al contrario attivare, i sistemi di rilevazione dell'ossigeno e sfruttarli come strategia terapeutica. Per esempio, si stanno già sperimentando farmaci contro l'anemia che spingono il corpo a produrre più globuli rossi, spingendolo a comportarsi come se si trovasse in alta quota.

Il Premio - almeno per gli addetti ai lavori - non arriva esattamente a sorpresa. Nel 2016 i tre scienziati sono stati insigniti dell'Albert Lasker Basic Medical Research Award, spesso definito "il Nobel americano". Non è la prima volta che questo premio anticipa i vincitori del Nobel vero e proprio.

linkt at https://www.focus.it/scienza/salute/premio-nobel-per-la-medicina-2019

AIFA: vaccini influenzali per la stagione 2019-2020

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Determina dell’AIFA che autorizza l’aggiornamento, per la stagione 2019-2020, della composizione dei vaccini influenzali autorizzati secondo procedura registrativa nazionale, di mutuo riconoscimento e decentrata (Determina AIFA N° 698/2019).

Sono inoltre autorizzati i vaccini influenzali approvati secondo la procedura registrativa centralizzata coordinata dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).
La composizione di tutti i vaccini influenzali per la stagione 2019-2020 segue le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’EMA.

L’AIFA, in accordo alla Circolare del Ministero della Salute del 17 luglio 2019 (“Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020”), sottolinea che, per la nostra situazione climatica e per l’andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è quello autunnale, a partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre, salvo specifiche indicazioni che saranno fornite, se necessario, nel caso di eventi legati ai vaccini e/o all’andamento epidemiologico stagionale dell’influenza.

La protezione indotta dal vaccino comincia circa due settimane dopo la vaccinazione e perdura per un periodo di sei/otto mesi per poi decrescere. Per tale motivo, poiché i ceppi virali in circolazione possono mutare, è necessario sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale all’inizio di ogni nuova stagione influenzale.

L’AIFA ricorda che, oltre alle misure di protezione e cura basate su vaccinazioni e all’eventuale uso di farmaci antivirali, una misura importante nel limitare la diffusione dell’influenza è rappresentata da una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie (ad esempio lavare regolarmente e frequentemente le mani con acqua e sapone; coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si tossisce e starnutisce e poi gettarlo nella spazzatura; aerare regolarmente le stanze in cui si soggiorna).

L’AIFA invita a segnalare le sospette reazioni avverse che si verificassero dopo la somministrazione di un vaccino, in quanto le segnalazioni contribuiscono al monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio dei vaccini come di ogni altro medicinale.

Si ricorda che gli operatori sanitari sono tenuti a segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa osservata.

È inoltre possibile effettuare una segnalazione spontanea di sospetta reazione avversa secondo una delle modalità indicate nella sezione dedicata, accessibile dal box "Link correlati".


Pubblicato il: 18 settembre 2019
 

https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-vaccini-influenzali-per-la-stagione-2019-2020

Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita

Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita

Il 17 settembre si celebra la prima "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita", promossa dal Ministero della Salute, dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall’Istituto superiore di sanità (ISS), dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Nata per sottolineare che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, come previsto nell'art.1 della Legge 24 del 2017, la Giornata è stata ufficialmente indetta nel nostro Paese con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, su proposta del Ministro della Salute e in accordo con la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, aderendo alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La data, il 17 settembre di ogni anno, coincide, infatti, con la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day), promossa a livello internazionale dall'OMS e anch’essa alla prima edizione nel 2019, che prevede la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e la simbolica illuminazione in colore arancione di monumenti nazionali dei singoli Paesi aderenti.

La Giornata mondiale è stata istituita dalla 72a Assemblea mondiale della sanità; essa serve ad evidenziare come la sicurezza dei pazienti sia una priorità di salute globale. Slogan della prima edizione è "Parliamo della sicurezza dei pazienti".

Nel nostro Paese tutte le amministrazioni pubbliche sono chiamate a promuovere "l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione", come previsto dalla direttiva del 4 aprile.

link at http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=559

Evento nascita, il Rapporto con l'analisi dei dati CeDAP 2016

12 SETTEMBRE 2019 dal Minstero della salute il Rapporto annuale sull’evento nascita in Italia - CeDAP 2016, illustra le analisi dei dati rilevati per l’anno 2016 dal flusso informativo del Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP).

La rilevazione, istituita dal Decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n.349, costituisce a livello nazionale la più ricca fonte di informazioni sanitarie, epidemiologiche e socio-demografiche relative all’evento nascita, rappresentando uno strumento essenziale per la programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Come per la precedente edizione del Rapporto è stato analizzato il fenomeno del ricorso al taglio cesareo attraverso lo studio dei parti nelle Regioni italiane in base alla classificazione Robson, raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità come standard globale per la valutazione, il monitoraggio e il benchmarking longitudinale e trasversale sul ricorso al taglio cesareo. Le analisi dei dati sono state effettuate grazie alle specifiche informazioni rilevate nella fonte informativa del CeDAP.

Sintesi dei principali risultati

  • La rilevazione 2016, con un totale di 467 punti nascita, presenta un elevato livello di completezza. Si registra un numero di parti in ospedale pari al 100,1% di quelli rilevati con la Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) ed un numero di nati vivi pari al 99,8% di quelli registrati presso le anagrafi comunali nello stesso anno. La qualità dei dati risulta buona per gran parte delle variabili, in termini sia di correttezza sia di completezza.
  • L’ 89,2% dei parti è avvenuto negli Istituti di cura pubblici ed equiparati, il 10,5% nelle case di cura e solo lo 0,1% altrove (altra struttura di assistenza, domicilio, etc). Naturalmente nelle Regioni in cui è rilevante la presenza di strutture private accreditate rispetto alle pubbliche, le percentuali sono sostanzialmente diverse. Il 63,9% dei parti si svolge in strutture dove avvengono almeno 1.000 parti annui. Tali strutture, in numero di 173 rappresentano il 37% dei punti nascita totali. Il 5,8% dei parti ha luogo invece in strutture che accolgono meno di 500 parti annui.
  • Nel 2016, il 21% dei parti è relativo a madri di cittadinanza non italiana. Tale fenomeno è più diffuso nelle aree del Paese con maggiore presenza straniera, ovvero al Centro-Nord, dove più del 25% dei parti avviene da madri non italiane; in particolare, in Emilia Romagna e Lombardia, il 32% delle nascite è riferito a madri straniere. Le aree geografiche di provenienza più rappresentate, sono quella dell’Africa (25,9%) e dell’Unione Europea (25,4%). Le madri di origine Asiatica e Sud Americana costituiscono rispettivamente il 18,6 % ed il 7,6% delle madri straniere.
  • L’età media della madre è di 32,8 anni per le italiane mentre scende a 30,2 anni per le cittadine straniere. I valori mediani sono invece di 33 anni per le italiane e 30 anni per le straniere. L’età media al primo figlio è per le donne italiane, quasi in tutte le Regioni, superiore a 31 anni, con variazioni sensibili tra le regioni del Nord e quelle del Sud. Le donne straniere partoriscono il primo figlio in media a 28,3 anni.
  • Delle donne che hanno partorito nell’anno 2016 il 44,2% ha una scolarità medio alta, il 28 % medio bassa ed il 27,8% ha conseguito la laurea. Fra le straniere prevale invece una scolarità medio bassa (45,9%).
  • L’analisi della condizione professionale evidenzia che il 55,3% delle madri ha un’occupazione lavorativa, il 29,3% sono casalinghe ed il 13,3% sono disoccupate o in cerca di prima occupazione. La condizione professionale delle straniere che hanno partorito nel 2016 è per il 51,7% quella di casalinga a fronte del 62,2% delle donne italiane che hanno invece un’occupazione lavorativa.
  • Nell’85,3% delle gravidanze il numero di visite ostetriche effettuate è superiore a 4 mentre nel 74,6% delle gravidanze si effettuano più di 3 ecografie. La percentuale di donne italiane che effettuano la prima visita oltre il primo trimestre di gravidanza è pari al 2,5% mentre tale percentuale sale al 11,2% per le donne straniere. Le donne con scolarità medio-bassa effettuano la prima visita più tardivamente: la percentuale di donne con titolo di studio elementare o senza nessun titolo che effettuano la prima visita dopo l’11° settimana di gestazione è pari al 11,7% mentre per le donne con scolarità alta, la percentuale è del 2,6%. Anche la giovane età della donna, in particolare nelle madri al di sotto dei 20 anni, risulta associata ad un maggior rischio di controlli assenti (3,3%) o tardivi (1° visita effettuata oltre l’undicesima settimana di gestazione nel 13,8% dei casi). Nell’ambito delle tecniche diagnostiche prenatali invasive sono state effettuate in media 7,1 amniocentesi ogni 100 parti. A livello nazionale alle madri con più di 40 anni il prelievo del liquido amniotico è stato effettuato nel 22,52% dei casi.
  • La donna ha accanto a sé al momento del parto (esclusi i cesarei) nel 92,2% dei casi il padre del bambino, nel 6,4% un familiare e nell’1,4% un’altra persona di fiducia. La presenza di una persona di fiducia piuttosto che di un’altra risulta essere influenzata dall’area geografica.
  • Si conferma il ricorso eccessivo all’espletamento del parto per via chirurgica. In media, nel 2016 il 33,7% dei parti è avvenuto con taglio cesareo, con notevoli differenze regionali che comunque evidenziano che in Italia vi è un ricorso eccessivo all’espletamento del parto per via chirurgica. Rispetto al luogo del parto si registra un’elevata propensione all’uso del taglio cesareo nelle case di cura accreditate, in cui si registra tale procedura in circa il 50,9% dei parti contro il 31,7% negli ospedali pubblici. Il parto cesareo è più frequente nelle donne con cittadinanza italiana rispetto alle donne straniere: si ricorre al taglio cesareo nel 27,8% dei parti di madri straniere e nel 35,4% dei parti di madri italiane.
  • L’1% dei nati ha un peso inferiore a 1.500 grammi ed il 6,4% tra 1.500 e 2.500 grammi. Nei test di valutazione della vitalità del neonato tramite indice di Apgar, il 99,4% dei nati ha riportato un punteggio a 5 minuti dalla nascita compreso tra 7 e 10.
  • Sono stati rilevati 1.320 nati morti corrispondenti ad un tasso di natimortalità, pari a 2,78 nati morti ogni 1.000 nati, e registrati 4.835 casi di malformazioni diagnostiche alla nascita. L’indicazione della diagnosi è presente rispettivamente solo nel 32,3% dei casi di natimortalità e nel 87% di nati con malformazioni.
  • Il ricorso ad una tecnica di procreazione medicalmente assistita (PMA) risulta effettuato in media 1,93 gravidanze ogni 100. La tecnica più utilizzata è stata la fecondazione in vitro con successivo trasferimento di embrioni nell’utero (FIVET), seguita dal metodo di fecondazione in vitro tramite iniezione di spermatozoo in citoplasma (ICSI).
  • I parti classificabili secondo Robson sono complessivamente pari a livello nazionale a 450.400, corrispondenti al 97% del totale dei parti avvenuti nei punti nascita pubblici, equiparati e privati accreditati. Le classi più rappresentate sono quelle delle madri primipare a termine, con presentazione cefalica (classe 1) e delle madri pluripare a termine, con presentazione cefalica e che non hanno avuto cesarei precedenti (classe 3); queste due classi corrispondono complessivamente a circa il 54,2% dei parti classificati che si sono verificati a livello nazionale nell’anno 2016. Si evidenzia inoltre che i parti nella classe 5, relativa alle madri con pregresso parto cesareo, rappresentano il 12,6% dei parti totali classificati a livello nazionale. L’analisi del ricorso al taglio cesareo nelle classi di Robson evidenzia un’ampia variabilità regionale nelle classi a minor rischio, che includono in tutte le Regioni una percentuale molto elevata delle nascite, confermando la possibilità di significativi miglioramenti delle prassi organizzative e cliniche adottate nelle diverse realtà.

Il Rapporto nazionale CeDAP evidenzia che la disponibilità di dati attendibili e accurati risulta essenziale per supportare le politiche di sanità pubblica.

Per approfondire

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3882

Depressione, farmaci più efficaci grazie ad una maggiore plasticità neurale secondo studio Istituto Superiore Sanità

ISS, 11 settembre 2019

Potenziare l’effetto degli antidepressivi stimolando la plasticità neuronale. Potrebbe essere questa la chiave per trattare efficacemente tutte quelle persone, circa un terzo dei 322 milioni di pazienti a livello mondiale, che non rispondono come dovrebbero agli antidepressivi serotoninergici. E’quanto è emerso da uno studio preclinico condotto da Igor Branchi e Silvia Poggini presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), e presentato per la prima volta al 32° Congresso dello European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) svoltosi in questi giorni a Copenaghen.

“Il nostro lavoro – afferma Igor Branchi, del Centro di riferimento per le Scienze comportamentali e la Salute mentale (SCIC) – mostra come neuroplasticità e infiammazione cerebrale siano interdipendenti, ovvero come fenomeni di neuroplasticità, quali la formazione di nuove connessioni tra le cellule del cervello, necessari per l’effetto benefico degli antidepressivi, siano possibili solo quando l’infiammazione è mantenuta all’interno di uno specifico intervallo fisiologico di valori.

In una prima fase, gli studiosi hanno somministrato in un modello preclinico di depressione uno dei più comuni antidepressivi, la fluoxetina (conosciuta con il nome commerciale Prozac), in grado di aumentare la neuroplasticità, e hanno dimostrato come tale aumento sia associato a un cambiamento dei livelli di espressione di marker infiammatori. Infatti, quando i soggetti sperimentali erano sottoposti per tre settimane a un ambiente stressante, che causa un’attivazione della risposta immunitaria, il trattamento con la fluoxetina riduceva i livelli di infiammazione.  Quando invece erano esposti ad un ambiente favorevole, associato a un’azione anti-infiammatoria, il trattamento con fluoxetina induceva livelli più alti di infiammazione.

In una seconda serie di esperimenti preclinici, i ricercatori hanno somministrato lipopolisaccaride, una molecola in grado di scatenare la risposta immunitaria, o ibuprofene, un farmaco con effetti anti-infiammatori, modificando i livelli di infiammazione, rispettivamente, alzandoli e abbassandoli, e hanno misurato la neuroplasticità, attraverso marker molecolari.

“Abbiamo potuto constatare – spiega Silvia Poggini, ricercatrice presso lo stesso SCIC – come livelli troppo alti o troppo bassi di infiammazione siano associati a una ridotta plasticità cerebrale e come mantenere l’infiammazione in un intervallo fisiologico di valori sia associato a una più alta neuroplasticità.”

“Questo studio, se confermato in trial clinici – conclude Igor Branchi – potrebbe condurre allo sviluppo di strategie terapeutiche basate sul bilanciamento tra neuroplasticità e infiammazione in grado di rendere più efficace il trattamento per la depressione, una patologia che secondo l’Organizzazione Mondiale per La Sanità rappresenta una delle maggiori emergenze mediche, sociali ed economiche a livello globale”.https://www.iss.it/?p=4280

Giornata Mondiale dei Suicidi, al via l’Osservatorio Epidemiologico dell’Istituto superiore di Sanità

ISS, 10 settembre 2019 

Le informazioni provenienti dalle principali fonti esistenti: accessi al Pronto Soccorso, Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) e Dati mortalità ISTAT saranno per la prima volta rielaborate per fornire dati aggiornati capaci di stimare i tentativi di suicidio nel nostro Paese e fornire un quadro aggiornato e esaustivo del fenomeno.

È con questo obiettivo che nasce l’Osservatorio Epidemiologico sui Suicidi e Tentativi di Suicidio (OESTeS), un Progetto presentato per il Programma Statistico Nazionale (PSN 2020-2022) con ISTAT, Ministero della Salute e Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso (NESMOS) dell’Università La Sapienza.

Un’azione in sintonia con lo slogan “Lavorare insieme per prevenire il suicidio” scelto per celebrare la Giornata Mondiale e che sottolinea proprio come la conoscenza e la condivisione dei dati esistenti possa supportare il lavoro di prevenzione di questo drammatico fenomeno.

La prevenzione del suicidio resta una sfida ancora aperta. Ogni anno il suicidio è tra le prime 20 principali cause di morte a livello globale per le persone di tutte le età. È responsabile di oltre 800.000 morti, il che equivale a un suicidio ogni 40 secondi. In Italia il tasso standardizzato di mortalità per suicidio nel 2016 è stato pari a 7,1 per 100.000 abitanti (11,9 tra gli uomini e 2,9 tra le donne) con un trend in diminuzione rispetto agli anni passati.

Nel 2016 in Italia secondo i dati dell’“indagine ISTAT sulle cause di morte”, elaborati dall’ISS, e con riferimento alla sola popolazione di 15 anni e più residente i decessi per suicidio sono stati 3.780. A questi si aggiungono 80 persone non residenti in Italia e 10 casi di suicidio nella fascia di età 10-14 anni.

In Italia, gli uomini rappresentano il 78% delle morti per suicidio e le donne il 22%. Per effetto di una maggior riduzione nel tempo dei suicidi femminili rispetto a quelli maschili, il rapporto uomini/donne è costantemente aumentato dagli anni 80’ ad oggi passando da 2,4 nel 1985 a 4,6 nel 2016.

La mortalità per suicidio è storicamente più elevata nelle regioni del Nord Italia rispetto a quelle del Centro-Sud. In particolare i valori più elevati del tasso standardizzato si registrano nel Nord-Est (14,5 per 100000 per gli uomini e 3,5 per le donne), segue il Nord-Ovest (12,4 per gli uomini e 3,3 per le donne) e il Centro Italia (11,9 per gli uomini e 2,5 per le donne). Il complesso delle regioni del Sud Italia e delle due isole maggiori presenta i valori più bassi (10,0 per gli uomini e 2,4 per le donne).

Gli over 70enni rappresentano più di un quarto di tutte le morti per suicidio (27,4%) mentre i giovani di 15-29 anni sono circa il 8% del totale dei decessi (303 vittime nel 2016).

Sebbene i tassi di mortalità per suicidio siano più elevati tra gli anziani, è tra i giovani che il suicidio rappresenta, analogamente a quanto si registra a livello mondiale, una delle più frequenti cause di morte. Nel 2016 i suicidi rappresentano circa 12,8% dei decessi tra i giovani di 15-29 anni, il 5,7% nella classe di età 30-54 anni, l’1,3% tra i 55-69enni e solo lo 0,2% dei decessi di persone di 70 anni e più. Il peso dei suicidi sul totale dei decessi è maggiore tra i giovani uomini: tra i 15-29enni i suicidi rappresentano il 14,7% del totale dei decessi, il 7.2% nella classe di età 29-54, l’1,6% nella classe di età 55-69 e lo 0,3% tra i deceduti di 70 e più anni. Per donne i suicidi rappresentano l’8,3% del totale dei decessi tra le giovani (15-29 anni), il 3,2% nella classe di età 30-59 anni e meno dell’1% dei decessi nelle classi di età più anziane.

Per entrambi i generi il suicidio rappresenta la terza causa di morte più frequente tra i giovani di 15-29 anni dopo gli incidenti stradali e i tumori.

Tra gli uomini i metodi più frequentemente utilizzati per attuare il suicidio sono l’impiccagione (52,2%), la precipitazione da luoghi elevati (15,8%) e l’uso di armi da fuoco (13,7%). L’impiccagione è il metodo più frequentemente utilizzato per attuare il suicidio a tutte le età, ma tra i giovani di 15-29 anni (per i quali le impiccagioni rappresentano il 42.7% dei suicidi) il secondo metodo più frequente è la precipitazione da un luogo elevato (24,8%), il terzo è farsi travolgere da un mezzo in movimento (13,8%) seguito dai suicidi mediante l’uso di armi da fuoco (8.5%).

Anche per le donne l’impiccagione (34,8%) e la precipitazione da luoghi elevati (31,9%) sono i due metodi più frequentemente utilizzati per attuare il suicidio ma al terzo posto troviamo l’annegamento (8,0%) mentre l’uso di armi da fuoco è raro (2,1%). Tra le donne, come per gli uomini, si osservano differenze per età nella scelta del metodo: tra le giovani di 15-29 anni dopo l’impiccagione (49.1%) e la precipitazione da luoghi elevati (31.6%), come per i ragazzi, il terzo metodo più frequente è farsi travolgere da un mezzo in movimento (5.3%).

Nota: tutti i dati presentati in questo contributo sono frutto di elaborazioni ISS dei dati ISTAT della “Indagine sulle cause di morte” e della “Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile” e si riferiscono alla popolazione residente in Italia di 15 anni e più. La standardizzazione dei tassi, necessaria per i confronti geografici e temporali, è stata effettuata utilizzando come standard la popolazione italiana al Censimento 2011. I dati si riferiscono ai decessi per i quali il suicidio è indicato come “causa iniziale” sul certificato di decesso.

Per quanto riguarda l’associazione con patologie fisiche o mentali non abbiamo elaborazioni aggiornate dei dati e si rimanda pertanto documento dell’ISTAT: Malattie fisiche e mentali associate al suicidio: un’analisi delle cause multiple di morte”  link  https://www.iss.it/?p=4264

Leggi la Brochure della giornata in italiano

Leggi la Brochure della giornata in inglese 

autori 

*Dott.ssa Monica Vichi, Servizio tecnico scientifico di statistica (STAT) – Istituto Superiore di Sanità. Roma.

** Dott.ssa Silvia Ghirini, Centro Nazionale Dipendenze e Doping (DIDOP) – Istituto Superiore di Sanità. Roma.

 

Professioni sanitarie, ministro Grillo firma il decreto che istituisce 18 elenchi speciali

“Quasi 20.000 operatori sanitari rischiavano di non poter più lavorare a causa di una norma pasticciata. Con l’istituzione degli elenchi speciali consentiamo a queste persone di poter continuare a fare quello che hanno sempre fatto e per cui si sono formati, senza più correre il rischio di ritrovarsi ad essere accusati di esercizio abusivo della loro professione. È un importante intervento che elimina una zona grigia e dà speranza, un gesto di rispetto per tanti lavoratori, che noi continuiamo a tutelare anche in queste ore”. Così il ministro Grillo, dopo aver firmato il provvedimento.

Il decreto individua i requisiti e i titoli che si devono possedere per essere iscritti in tali Elenchi. In questo modo si realizza un sistema completamente regolamentato in cui soltanto chi è iscritto negli Albi professionali o negli Elenchi speciali ad esaurimento potrà operare.

Elenchi speciali ad esaurimento

  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Dietista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Igienista dentale
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Fisioterapista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Logopedista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Podologo
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista occupazionale
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Educatore professionale
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
  • elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti.

L’iscrizione negli elenchi dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019.

Leggi il decreto ministeriale 9 agosto 2019.

link at http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3868

Radiofrequenze: l’ISS pubblica una rassegna delle evidenze scientifiche su esposizione e tumori

Radiofrequenze: l’ISS pubblica una rassegna delle evidenze scientifiche su esposizione e tumori

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' , 7 agosto 2019

Pubblicato il Rapporto ISTISAN Esposizione a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche curato da Susanna Lagorio, Laura Anglesio, Giovanni d’Amore, Carmela Marino e Maria Rosaria Scarfì, un gruppo multidisciplinare di esperti di diverse agenzie italiane (ISS, ARPA Piemonte, ENEA e CNR-IREA).

In base alle evidenze epidemiologiche attuali, l’uso del cellulare non risulta associato all’incidenza di neoplasie nelle aree più esposte alle RF durante le chiamate vocali. La meta-analisi dei numerosi studi pubblicati nel periodo 1999-2017 non rileva, infatti, incrementi dei rischi di tumori maligni (glioma) o benigni (meningioma, neuroma acustico, tumori delle ghiandole salivari) in relazione all’uso prolungato (≥10 anni) dei telefoni mobili. Rispetto alla valutazione della IARC nel 2011, le stime di rischio considerate in questa meta-analisi sono più numerose e più precise. I notevoli eccessi di rischio osservati in alcuni studi caso-controllo non sono coerenti con l’andamento temporale dei tassi d’incidenza dei tumori cerebrali che, a quasi 30 anni dall’introduzione dei cellulari, non hanno risentito del rapido e notevole aumento della prevalenza di esposizione. Sono in corso ulteriori studi orientati a chiarire le residue incertezze riguardo ai tumori a più lenta crescita e all’uso del cellulare iniziato durante l’infanzia.

Il rapporto è una rassegna delle evidenze scientifiche sugli eventuali effetti cancerogeni dell’esposizione a radiofrequenze (RF), indirizzata all’aggiornamento professionale degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale e dei tecnici del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale.

Leggi la sintesi a cura di Susanna Lagorio e Mauro Biffoni

Leggi il Rapporto 

link at https://www.iss.it/?p=4160